Sentenza n. 2411/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, con acquisizione gratuita degli immobili e delle aree pertinenziali al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che accertava l'inottemperanza a una precedente ingiunzione di demolizione e disponeva, quale conseguenza, l'acquisizione degli immobili al patrimonio comunale. Gli interventi riguardavano la ristrutturazione di una parte di fabbricato e la demolizione e ricostruzione di altra parte, eseguite senza titolo edilizio. Il ricorrente ha dedotto, in via principale, la violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo che gli interventi avrebbero riguardato fabbricati preesistenti, senza incremento della volumetria legittima, e sarebbero quindi qualificabili come ristrutturazione edilizia, non come nuova costruzione soggetta alla sanzione acquisitiva prevista dall'art. 31. Ha inoltre dedotto vizi sintomatici del cattivo esercizio del potere, lamentando il lungo intervallo temporale tra l'ingiunzione di demolizione e l'accertamento dell'inottemperanza, l'assenza di una corretta scansione procedimentale e la mancata notificazione dei verbali di accertamento dell'inottemperanza. Ha prospettato anche la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 33 d.P.R. 380/2001. Infine, ha chiesto l'accertamento negativo dei presupposti dell'acquisizione e, in subordine, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001, in relazione agli artt. 3, 24 e 42 Cost. e all'art. 1 Prot. n. 1 CEDU. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che l'atto impugnato fosse meramente ricognitivo di effetti già direttamente previsti dalla legge.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Le censure del ricorrente non riguardavano vizi propri dell'atto di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione, ma contestavano la qualificazione degli interventi edilizi e l'applicabilità dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, questioni che avrebbero dovuto essere dedotte tempestivamente contro la precedente ordinanza di demolizione, mai ritualmente impugnata e ormai inoppugnabile. L'ordinanza di demolizione è infatti l'atto presupposto dell'acquisizione: una volta consolidatasi, non è possibile rimetterne in discussione la legittimità impugnando il successivo atto applicativo. Il giudice ha precisato che l'acquisizione gratuita è attività amministrativa vincolata e dovuta, con effetti stabiliti direttamente dalla legge. Nella fase successiva all'ingiunzione l'amministrazione deve verificare essenzialmente l'elemento materiale dell'inottemperanza, ossia se la demolizione sia stata eseguita, e deve assicurare una fase partecipativa limitata a tale accertamento, anche a tutela del proprietario eventualmente estraneo o inconsapevole. I verbali della Polizia Municipale hanno natura meramente dichiarativa ed endoprocedimentale e non costituiscono autonomi provvedimenti lesivi, ma documentano la persistente presenza delle opere abusive in funzione dell'atto acquisitivo. Il TAR ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, poiché la qualificazione dell'abuso deve essere verificata nella fase anteriore di adozione dell'ordine di demolizione e non deve essere reiterata nella fase di accertamento dell'inottemperanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disposizione disciplina l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e il conseguente effetto acquisitivo, che opera secondo un meccanismo vincolato e predeterminato dalla legge. Nella fase acquisitiva l'amministrazione deve verificare la mancata demolizione, mentre la qualificazione dell'abuso deve essere contestata contro il precedente ordine demolitorio.
art. 33 d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione non può essere invocata per rimettere in discussione, mediante l'impugnazione dell'atto acquisitivo, la qualificazione dell'intervento già recepita nell'ordine di demolizione non impugnato.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata in relazione alla precedente richiesta di accertamento di conformità presentata dal proprietario, senza incidere direttamente sulla decisione di inammissibilità.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ritenuta dal TAR manifestamente infondata.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa; il TAR ha ritenuto che la garanzia partecipativa sia assicurata, seppure limitatamente all'accertamento dell'inottemperanza.
art. 42 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'effetto ablatorio dell'acquisizione; il TAR ha escluso profili di manifesta fondatezza della questione.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Richiamato dal ricorrente in relazione alla perdita della proprietà; la questione è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e del conseguente atto di acquisizione gratuita è inammissibile, per difetto di interesse, quando le censure dedotte riguardano vizi propri dell'originaria ordinanza di demolizione, divenuta inoppugnabile, anziché vizi autonomi dell'atto successivo.
- La qualificazione dell'abuso edilizio e la scelta della sanzione applicabile devono essere contestate mediante tempestiva impugnazione dell'ordine di demolizione; tali questioni non possono essere riaperte attraverso l'impugnazione del successivo atto di acquisizione al patrimonio comunale.
- L'acquisizione gratuita prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 costituisce attività amministrativa vincolata e dovuta, i cui effetti sono predeterminati dalla legge una volta accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
- Nella fase di accertamento dell'inottemperanza la partecipazione dell'interessato è circoscritta alla verifica dell'elemento materiale dell'illecito, cioè alla constatazione dell'effettiva mancata demolizione; non è necessario reiterare in tale fase l'accertamento sulla qualificazione giuridica dell'abuso già compiuto nell'ambito dell'ordine demolitorio.
- Il verbale con cui la Polizia Municipale constata la persistente presenza delle opere abusive ha natura dichiarativa ed endoprocedimentale e non costituisce autonomo provvedimento lesivo, potendo essere contestata l'eventuale inesattezza della constatazione nell'impugnazione dell'atto successivo che produce gli effetti sanzionatori o acquisitivi.
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