Sentenza n. 2410/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, con obbligo di cessione a terzi e previsione di confisca in caso di inadempimento
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, per l’omessa effettiva valutazione delle osservazioni e della documentazione sanitaria prodotte nel procedimento e per la mancata audizione personale richiesta. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 39 T.U.L.P.S., travisamento dei fatti, illogicità e difetto di istruttoria, sostenendo che il giudizio di inaffidabilità fosse stato fondato su un episodio isolato del 26 ottobre 2019, privo di carattere patologico e non seguito da ulteriori condotte rilevanti, senza considerare gli accertamenti psichiatrici e medico-legali successivi, favorevoli. Con il terzo motivo ha contestato l’attualità della valutazione prognostica, rilevando che il fatto risaliva a oltre quattro anni prima e che mancavano elementi sopravvenuti indicativi di una persistente pericolosità. Il ricorrente ha inoltre prodotto una successiva sentenza penale di assoluzione, sostenendo che confermasse l’assenza di ostacoli alla detenzione delle armi. L’Amministrazione ha difeso la legittimità del provvedimento, valorizzando la condotta autolesionistica consistita nel tentativo di lanciarsi dal sesto piano di un ospedale, quale indice di instabilità emotiva e inadeguata gestione degli impulsi.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente le censure e le ha respinte. Ha affermato che il potere prefettizio in materia di armi è ampiamente discrezionale e ha natura cautelare e preventiva, essendo diretto alla tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità collettiva. La detenzione e il porto d’armi non costituiscono un diritto soggettivo perfetto, ma sono consentiti soltanto a soggetti pienamente affidabili quanto a equilibrio, autocontrollo e corretto uso delle armi. Il divieto può quindi fondarsi anche su fatti privi di rilevanza penale, purché sintomatici di possibile inaffidabilità. Nel caso concreto, il tentativo di lanciarsi dal sesto piano dell’ospedale è stato ritenuto obiettivamente grave e idoneo a evidenziare una compromissione della capacità di gestire le reazioni emotive in condizioni di forte stress; non è stata ritenuta decisiva la qualificazione soggettiva del fatto come gesto dimostrativo o simulato. Le certificazioni sanitarie, pur escludendo patologie psichiatriche clinicamente rilevanti, non hanno eliminato il valore sintomatico della condotta né impedito all’Amministrazione di svolgere un autonomo giudizio prognostico sull’affidabilità. Il TAR ha ritenuto che la Prefettura avesse esaminato le osservazioni e la documentazione prodotte, giudicandole non sufficienti a superare la gravità dell’episodio, senza incorrere in manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento, carenza di istruttoria o difetto di motivazione. Il decorso del tempo non è stato considerato sufficiente, da solo, a privare il fatto della sua rilevanza sintomatica: l’attualità del giudizio prognostico non richiede necessariamente ulteriori episodi negativi, quando il singolo fatto presenti particolare forza dimostrativa. La successiva assoluzione penale è stata ritenuta irrilevante, perché successiva all’atto impugnato e riferita a profili distinti da quelli del giudizio amministrativo di affidabilità. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, sia per la legittimità del provvedimento sia per la genericità delle allegazioni e l’assenza di prova del danno, del nesso causale e degli altri presupposti della responsabilità amministrativa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con salvezza degli atti impugnati e condanna del ricorrente al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti quando il soggetto non offra sufficienti garanzie di affidabilità; il potere ha natura cautelare e preventiva e può fondarsi su fatti anche non costituenti reato, purché sintomatici di possibile abuso delle armi.
art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti del giudizio di affidabilità, senza che il TAR abbia individuato una violazione della disposizione.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione del divieto, fondata sulla gravità e sul significato sintomatico dell’episodio autolesionistico.
art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il TAR ha ritenuto che le osservazioni e la documentazione prodotte dal ricorrente fossero state prese in considerazione dall’Amministrazione.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La censura relativa alla mancata considerazione delle deduzioni procedimentali è stata respinta, essendo stata ritenuta effettiva la valutazione delle osservazioni dell’interessato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall’art. 39 T.U.L.P.S. ha natura cautelare e preventiva e può essere adottato sulla base di fatti anche privi di rilevanza penale, quando siano obiettivamente sintomatici di una possibile inaffidabilità del soggetto nell’equilibrio, nell’autocontrollo o nella gestione degli impulsi.
- La detenzione e il porto di armi non costituiscono un diritto soggettivo perfetto; l’autorizzazione è subordinata alla piena affidabilità del soggetto, sicché l’Amministrazione può valorizzare condotte autolesionistiche o impulsive incompatibili con il livello particolarmente elevato di autocontrollo richiesto.
- Nel giudizio sul divieto di detenzione di armi, l’assenza di una patologia psichiatrica clinicamente accertata non esclude che una condotta concretamente tenuta possa conservare valore sintomatico ai fini dell’autonomo giudizio prognostico amministrativo sull’affidabilità.
- Il mero decorso del tempo non fa venir meno automaticamente la rilevanza di un episodio particolarmente grave; l’attualità del giudizio prognostico non richiede necessariamente ulteriori episodi negativi, se il fatto originario possiede una significativa forza dimostrativa sull’affidabilità del soggetto.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni prefettizie in materia di armi è limitato alla verifica di travisamenti, errori di fatto, manifeste illogicità, irragionevolezza o evidenti carenze istruttorie, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza.
- L’assoluzione penale non impedisce all’autorità di pubblica sicurezza di formulare autonomamente un giudizio prognostico sfavorevole ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., poiché la valutazione amministrativa dell’affidabilità nella detenzione di armi è distinta e autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale.
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