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Sentenza

Sentenza n. 2413/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbali di gara relativi alla valutazione delle offerte tecniche e aggiudicazione definitiva del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione e di trasporto e smaltimento dei fanghi in favore di altra impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente, seconda classificata nella procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha contestato i punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione all'offerta propria e a quella dell'aggiudicataria, deducendo violazione della lex specialis, della griglia dei coefficienti qualitativi, dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, imparzialità, parità di trattamento e buon andamento, nonché manifesta illogicità, travisamento e disparità di trattamento. Le censure riguardavano diversi subcriteri: grigliatura grossolana, disoleatura, misuratori di portata, sostituzione della nastropressa con centrifuga per la disidratazione dei fanghi, insonorizzazione dell'impianto, interventi di risparmio energetico e minimizzazione dei fanghi, nonché curriculum del direttore del processo. La ricorrente ha inoltre sostenuto che l'aggiudicataria avesse prodotto documentazione tecnica eccedente il limite di venti facciate e che la Commissione avesse utilizzato cataloghi, siti web e fonti tecniche esterne per integrare illegittimamente l'offerta dell'aggiudicataria, in violazione dell'immodificabilità dell'offerta e della par condicio. Ha dedotto, infine, che la rinnovazione dei punteggi nei subcriteri contestati avrebbe determinato il ribaltamento della graduatoria, chiedendo l'annullamento degli atti, il subentro nel contratto eventualmente stipulato o, in subordine, il risarcimento del danno.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso e ha salvato gli atti impugnati. Ha premesso che la valutazione del pregio tecnico delle offerte costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacata soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, errore tecnico macroscopico o violazione delle regole di gara; non è invece consentito sostituire la valutazione della Commissione con quella del ricorrente o del giudice. Esaminando i singoli subcriteri, il Collegio ha ritenuto che le differenze di punteggio riflettessero una fisiologica comparazione tra soluzioni tecniche diverse e non dimostrassero errori percettivi o salti logici. Quanto ai misuratori di portata, la preferenza per la tecnologia radar dell'aggiudicataria, ritenuta più affidabile in presenza di schiume, solidi sospesi e reflui sporchi, è stata considerata una valutazione tecnica opinabile ma non manifestamente illogica. Quanto alla centrifuga per la disidratazione dei fanghi, la Commissione aveva assunto come modello di riferimento quello espressamente indicato nell'offerta dell'aggiudicataria e aveva utilizzato fonti tecniche esterne per verificare caratteristiche riconducibili a tale modello; non è stata dimostrata un'integrazione sostanziale dell'offerta né l'attribuzione di prestazioni estranee o non riconducibili al prodotto indicato. La clausola di equivalenza non rendeva indeterminata l'offerta. La consultazione di cataloghi e documentazione tecnica ufficiale è stata ritenuta legittima se utilizzata per verificare caratteristiche di prodotti univocamente individuati nell'offerta, mentre sarebbe illegittima se usata per aggiungere prestazioni, caratteristiche o impegni nuovi. Il TAR ha escluso anche che la Commissione avesse valorizzato gli allegati eccedenti il limite di venti facciate, non essendo stata fornita prova del loro effettivo impiego valutativo. La valutazione del curriculum del direttore del processo è stata ritenuta legittima, poiché la lex specialis non imponeva di privilegiare la gestione di impianti più grandi rispetto all'ampiezza e varietà delle esperienze professionali. La disparità di trattamento sistemica non è stata dimostrata: la mera attribuzione di punteggi più elevati all'aggiudicataria in più subcriteri non costituisce, da sola, prova di favoritismo o sviamento. Le simulazioni di ricalcolo sono state considerate prive di autonoma efficacia probatoria, perché presupponevano già l'erroneità dei punteggi contestati. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 in favore del Comune e in euro 3.000,00 in favore dell'aggiudicataria, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Individua la procedura aperta utilizzata per l'affidamento del servizio.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    È richiamato in relazione ai limiti del soccorso istruttorio e, in particolare, al divieto di alterare o integrare sostanzialmente il contenuto dell'offerta; la decisione distingue l'integrazione sostanziale dalla mera verifica tecnica di caratteristiche già riferibili al prodotto offerto.

  • art. 121 c.p.a.

    È richiamato quale base della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro.

  • art. 122 c.p.a.

    È richiamato quale base della domanda di subentro nel contratto eventualmente stipulato.

Massime di principio

  • Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni della Commissione sul pregio tecnico delle offerte costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, errore tecnico macroscopico o violazione delle regole della procedura; non è consentita la sostituzione del giudizio della Commissione con una diversa valutazione tecnica del ricorrente o del giudice.
  • La mera idoneità tecnica di una soluzione proposta da un concorrente non dimostra l'illegittimità della preferenza accordata dalla Commissione a una soluzione alternativa, quando tale preferenza sia riferita alle specifiche condizioni operative dell'appalto e non risulti manifestamente illogica o fondata su un travisamento macroscopico.
  • La consultazione da parte della Commissione di cataloghi ufficiali, manuali tecnici o altre fonti pubblicamente accessibili è legittima quando serve esclusivamente a verificare caratteristiche tecniche già riconducibili a un prodotto o modello univocamente indicato nell'offerta; è invece illegittima quando viene utilizzata per attribuire al concorrente prestazioni, caratteristiche o impegni nuovi, integrando sostanzialmente l'offerta e alterando la par condicio.
  • La previsione di una clausola di equivalenza non rende indeterminata l'offerta quando il concorrente abbia indicato uno specifico modello tecnico di riferimento e ne abbia descritto le caratteristiche principali; tale modello può essere utilizzato dalla Commissione come base del confronto valutativo, senza che la clausola consenta in fase esecutiva la fornitura di un'apparecchiatura deteriore.
  • La mera attribuzione di punteggi più elevati a un concorrente in più subcriteri non prova, di per sé, una disparità di trattamento o uno sviamento; è necessaria la dimostrazione che le singole valutazioni siano affette da manifesta illogicità, travisamento o violazione dei criteri vincolanti della lex specialis.
  • Le simulazioni di ricalcolo della graduatoria non costituiscono autonoma prova dell'illegittimità della gara quando assumono come già dimostrata proprio l'erroneità dei punteggi contestati; esse mostrano soltanto gli effetti che deriverebbero dall'eventuale accoglimento delle censure.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiCommissione giudicatricePrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivo

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