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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29773/2020 del 29/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Società Matra chiedeva l'integrazione del prezzo di vendita di un terreno ceduto con atto pubblico del 5/11/1980. La controversia verteva su quale criterio normativo dovesse determinare il prezzo definitivo (criterio riduttivo introducendo dalla L. n. 359/1992 art. 5-bis vs. criterio del valore venale previsto dalla L. n. 2359/1865 e richiamato dalla L. n. 244/2007 art. 2, comma 89), alla luce delle successive pronunce di incostituzionalità e delle modifiche legislative intervenute. La ricorrente contestava inoltre l'utilizzo in appello di una c.t.u. disposta in primo grado e la compensazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Matra. Ha dichiarato inammissibile l'intervento del Fallimento di Matra s.r.l. nel giudizio di legittimità. Ha ritenuto corretta la valutazione della corte d'appello che ha determinato il residuo prezzo al valore venale del terreno (in base alla c.t.u. già esistente), con riferimento alla data di stipula del contratto. Ha escluso l'applicabilità della L. n. 244/2007 art. 2, comma 89 quale norma estensiva al giudizio pendente iniziato nel 1992, e ha respinto le doglianze relative all'aumento dell'indennità e alla mancata nomina di nuova c.t.u.; ha confermato la compensazione delle spese operata in appello. Ha condannato la ricorrente alle spese di giudizio liquidate in complessivi 10.200,00 EUR oltre spese accessorie.

Norme richiamate

  • Legge n. 359 del 1992, art. 5-bis

    Il criterio 'riduttivo' introdotto da questa norma non è risultato applicabile in via definitiva nel caso, anche in ragione delle successive dichiarazioni di incostituzionalità; non può essere il parametro di determinazione del prezzo definitivo.

  • Legge n. 244 del 2007, art. 2, comma 89

    Ripristina il criterio del valore venale come parametro. Tuttavia la Corte ha interpretato la norma intertemporale nel senso che la sua applicazione retroattiva riguarda solo i procedimenti espropriativi in corso alla data di entrata in vigore, non i giudizi ordinari pendenti già instaurati (quale quello iniziato nel 1992).

  • Legge fondamentale 2359 del 1865, art. 39

    Rappresenta il criterio storico del valore venale del fondo quale parametro di determinazione del prezzo; la Corte ha ritenuto che, dopo le vicende di illegittimità costituzionale delle norme succedutesi, il valore venale sia il parametro da applicarsi.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Il deposito della memoria di costituzione del Fallimento è qualificato dalla Corte come intervento volontario. L'intervento volontario in Cassazione è inammissibile senza espressa previsione normativa; perciò l'intervento è stato dichiarato inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Articolo richiamato in relazione ai vizi denunciati di violazione del principio di diritto; la Corte ha ritenuto che l'orientamento di diritto enunciato in precedenza fosse stato correttamente applicato e che non sussistessero vizi di costituzione del giudizio di rinvio.

  • Codice di procedura civile, art. 91

    Richiamato dalla ricorrente in ordine alla (presunta) illegittimità della compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile o infondata perché la decisione di compensare le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 92

    Norma applicata ratione temporis per giustificare la compensazione delle spese per soccombenza reciproca; la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nel compensare le spese.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    Limita il sindacato di legittimità sulla motivazione delle decisioni di merito: la Corte può censurare solo vizi rilevanti di diritto; qui non è risultato violato il principio che impedisca la compensazione delle spese né è emersa mancanza di motivazione tale da giustificare la cassazione.

Massime di principio

  • Quando un contratto rinvia genericamente alle "nuove disposizioni legislative" e non individua una normativa specifica, il riferimento può essere considerato "mobile" e quindi soggetto alle modificazioni legislative sopravvenute; il giudice può applicare la disciplina vigente o quella risultante da pronunce costituzionali intervenute successivamente, salvo diversa determinazione della volontà negoziale delle parti.
  • Se norme intermedie introdotte successivamente (es. criteri riduttivi) sono state dichiarate incostituzionali, il parametro ordinario residuo (qui il valore venale) torna ad essere il criterio di determinazione del prezzo, salvo che la clausola contrattuale non fissi espressamente l'adesione a una specifica disciplina.
  • La L. n. 244/2007 (art. 2, comma 89) che reinquadra criteri di determinazione dell'indennità si applica retroattivamente solo nei casi previsti dalla sua norma intertemporale: normalmente ai procedimenti espropriativi in corso, non ai giudizi ordinari pendenti instaurati anteriormente.
  • La corte di merito può utilizzare una c.t.u. già acquisita se essa effettivamente valuta il medesimo parametro richiesto (qui il valore venale); la scelta di non disporre immediatamente nuova c.t.u. rientra nella valutazione del giudice e può essere legittima se la valutazione è adeguata e motivata.
  • L'intervento volontario in Cassazione è generalmente inammissibile in mancanza di una previsione normativa espressa; chi interviene in Cassazione senza titolo può vedere il suo intervento respinto.
  • La compensazione delle spese processuali resta in larga misura una scelta discrezionale del giudice di merito; in Cassazione il sindacato è limitato: si può censurare solo se la pronuncia viola principi giuridici quali l'onere a carico della parte totalmente vittoriosa.

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