Cassazione Penale, Sentenza n. 2109/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva riformato parzialmente il Tribunale: per Pepe riconosceva la partecipazione allestorsione e il vincolo di continuazione con precedenti condanne (pena complessiva anni 8 e euro 2000), per Pisciotta escludeva laggravante 416bis.1 ma riconosceva la continuazione con pena complessiva anni 7 e mesi 6. Pepe deduceva violazione di legge sulla configurabilita dellestorsione aggravata, mancata acquisizione di prova decisiva (richiesta di perizia fonica), carenza di motivazione e travisamento della prova, errata valutazione dellintercettazione del 26/1/2009 e mancata valutazione della credibilita dei collaboratori Sorrentino e Principale nonche criticita nella determinazione della pena e nellapplicazione dellaggravante ex art. 7 L.203/91. Pisciotta denunciava vizio di motivazione e carenza di riscontri sulla chiamata in correita del collaboratore Sorrentino, insufficiente valore delle dichiarazioni e dellidentificazione fotografica, e carenze nella dosimetria della pena e negli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato le emergenze probatorie, inclusi il riconoscimento vocale operato da personale di polizia giudiziaria e il contenuto delle intercettazioni, non sussistendo travisamento del dialogo del 26/1/2009. Ha affermato la legittimita della valorizzazione della chiamata in correita e dei riscontri utili, ivi compresa lindividuazione fotografica della persona offesa, e ha considerato preclusa in Cassazione la questione relativa allaggravante ex art. 7 L.203/91 non devoluta in appello. Quanto alla quantificazione della pena e agli aumenti per continuazione, la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito sufficiente, con richiamo al principio secondo cui limpegno motivazionale richiesto e proporzionale allentita dellincremento sanzionatorio (sentenza Pizzone). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 416bis.1 cod. pen.
Riferimento allaggravante per metodologie di tipo mafioso; nel caso la Corte di merito aveva escluso la sua applicazione a Pisciotta e la questione relativa a tale aggravante, se non devoluta in appello, non puo essere sindacata in Cassazione
art. 238 bis cod. proc. pen.
Consente lacquisizione di accertamenti irrevocabili di giudicato: la condanna precedente della Corte dAppello del 31/3/2017 e stata acquisita come elemento di prova ai fini della responsabilita e della partecipazione al sodalizio
art. 118 cod. proc. pen.
Obbligo di motivazione dellapertura della questione e delle conclusioni; la Corte ha ritenuto che lobbligo di motivare fosse stato rispettato e che alcune censure fossero precluse per mancata devoluzione
artt. 81, 133, 69 cod. pen.
Norme relative alla continuazione e alla determinazione della pena: la Cassazione ha richiamato il principio di proporzione nella dosimetria degli aumenti per continuazione e ritenuto congrua la quantificazione effettuata dai giudici di merito
art. 629 comma 2 e art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen.
Riferimento allequivalenza tra attenuanti e aggravanti in relazione alla quantificazione della pena nel giudizio di merito; la Corte ha ritenuto coerente la valutazione delle attenuanti e delle aggravanti compiuta dal Tribunale
art. 74 dpr 309/90
Norma menzionata in relazione alla pena base eletta in un processo precedente; la Corte ha tenuto conto della pena base gia determinata nel processo madre ai fini della rideterminazione per continuazione
art. 7 L. 203/1991
Disposizione sullaggravante di tipo mafioso; la Corte rileva che laccertamento di tale aggravante deve essere dedotto e contestato nei gradi di merito, altrimenti la relativa valutazione non puo essere riesaminata in Cassazione
Giurisprudenza: sentenza Pizzone (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021)
Principio di diritto secondo cui limpegno motivazionale richiesto per la quantificazione degli aumenti in caso di continuazione varia in rapporto allentita degli stessi; la Corte lha applicato per valutare laccentuata mitezza degli aumenti contestati
Massime di principio
- La Cassazione non puo sindacare in via piena questioni non devolute al giudice di merito: problematiche non sollevate in appello sono precluse in sede di legittimita
- Il riconoscimento vocale operato da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria puo essere utilizzato come elemento di identificazione nelle intercettazioni senza perizia fonica, salvo che la parte contesti con elementi oggettivi contrari
- La chiamata in correita del collaboratore puo essere corroborata da qualsiasi riscontro indipendente e individualizzante, anche se non autosufficiente; valutazioni di merito sulla attendibilita del collaboratore sono difficilmente ribaltabili in Cassazione se motivate
- La quantificazione degli aumenti di pena per continuazione richiede motivazione in grado di dimostrare proporzione rispetto alle singole pene; tuttavia la profondita della motivazione richiesta e proporzionale allentita dellincremento
- Le censure generiche e prive di specificita non sono sufficienti per ottenere laccoglimento in Cassazione; occorre indicare punti precisi di travisamento probatorio o di violazione di legge
- Lacquisizione di sentenze irrevocabili come prova e il richiamo al giudicato derivante da precedenti condanne sono strumenti probatori rilevanti e possono rafforzare la valutazione della partecipazione a sodalizi criminosi
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