Cassazione Penale, Sentenza n. 38596/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 17/02/2021 che aveva confermato la sentenza del Pretore di Pinerolo (02/10/1997) che aveva dichiarato la responsabilità, in contumacia, dell'imputata per il delitto di tentato furto aggravato. Il motivo di cassazione deduceva violazione degli artt. 438 e 175 c.p.p., sostenendo che la richiesta di procedere con il rito abbreviato era stata presentata tempestivamente mediante atto inviato via PEC (ai sensi degli artt. 23-bis, comma 2, e 24, comma 4, del D.L. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176) il 12/02/2021 in vista dell'udienza del 17/02/2021, e che il termine dovesse essere individuato successivamente alla verifica della regolare costituzione delle parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui la richiesta di rito alternativo (abbreviato) era tardiva: nella situazione di restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale (art. 175 c.p.p.) la facoltà di chiedere l'ammissione a un rito alternativo deve essere esercitata con il primo atto di impulso processuale (ossia con l'appello), per quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite). Inoltre la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
La restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale consente all'imputato di chiedere l'ammissione a un rito alternativo, ma tale facoltà deve essere esercitata con il primo atto di impulso processuale (l'appello) e non con atti successivi
art. 438 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di impugnazione; il vizio denunciato non è stato ritenuto sussistente dalla Corte, che ha confermato la corretta applicazione delle regole procedurali relative ai termini per le richieste di rito alternativo
art. 23-bis, comma 2 e art. 24, comma 4, D.L. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176
art. 23-bis, comma 2; art. 24, comma 4, D.L. 137/2020
Norme emergenziali che autorizzano/inquadrano l'uso della posta elettronica certificata per il deposito di atti; tali possibilità telematiche non modificano il principio secondo cui la richiesta del rito abbreviato deve essere proposta tempestivamente con il primo atto di impulso
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni per impugnazioni manifestamente infondate; applicata per condannare la ricorrente a pagare le spese processuali e Euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016 (Rrushi)
Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che, in caso di restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, la richiesta di riti alternativi deve essere formulata con il primo atto di impulso (appello) e non può essere proposta successivamente
Sez. 2, n. 8737 del 22/11/2019 (Foscale)
Sez. 2, n. 8737 del 22/11/2019
Decisione che conferma i principi espressi dalle Sezioni Unite in materia di termini e modalità per chiedere riti alternativi
Massime di principio
- La richiesta di rito abbreviato (o altro rito alternativo) in caso di restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale deve essere formulata con il primo atto di impulso processuale (l'appello); non è sufficiente formularla in atti successivi, anche se inviati via PEC
- Le possibilità offerte dalle norme emergenziali (deposito via PEC, comunicazioni telematiche) agevolano la trasmissione degli atti ma non estendono né sospendono i termini sostanziali/processuali stabiliti dalla giurisprudenza
- In materia di impugnazioni, il rigore formale sui termini può comportare l'inammissibilità del ricorso se la richiesta alternativa viene proposta tardivamente
- Un ricorso manifestamente infondato può comportare condanna alle spese e sanzioni contributive (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione la fondatezza prima di proporre impugnazioni
- Verificare sempre la giurisprudenza di legittimità (in particolare Sezioni Unite) quando si intende basare una deduzione processuale su eccezioni procedurali relative ai termini
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