Ordinanza n. 46/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determina dirigenziale del Dipartimento Pianificazione e Gestione Territoriale U.O. Condono, Agibilità del Comune di Rimini datata 3.12.2025 (Prot. 428600/2025), che ha disposto “ l'inefficacia della Dichiarazione Asseverata depositata in data 30/03/2017, con prot. n. 74925, agli atti dell'istanza di condono ex L. n. 724/94 Reg. n. 40163, determinata con il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria n. 57410 rilasciata in data 27/12/2016 con prot. n. 272944 riguardante il fabbricato ricettivo denominato “Hotel Amica”, sito in Via Parma n. 6 e distinto catastalmente al Foglio 100, Mappale 477”; - dell'ordinanza dirigenziale del Settore Sistema e Sviluppo Economico del Comune di Rimini datata 15.1.2026, (Prot.174676/2026), con cui è stata ordinato al sig. Righi Mario - in qualità di amministratore unico della soc. MR Gestione Alberghi Srls - “il divieto di prosecuzione dell'attività ricettiva con conseguente rimozione degli effetti della SCIA n.175405/2025 relativamente alla struttura ricettiva alberghiera denominata Amica, ubicata in Viale Parma 6, per quanto suesposto, con decorrenza dal terzo giorno successivo a quello di notifica del presente provvedimento, onde consentire alle persone eventualmente alloggiate di individuare un nuovo esercizio ricettivo”; - di ogni altro eventuale atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina comunale di inefficacia della dichiarazione asseverata ai fini dell'agibilità e ordinanza di divieto di prosecuzione dell'attività ricettiva con rimozione degli effetti della SCIA
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determina del Comune di Rimini che ha dichiarato inefficace la dichiarazione asseverata depositata ai fini del rilascio dell'agibilità relativa a un albergo, nonché la conseguente ordinanza comunale che ha vietato la prosecuzione dell'attività ricettiva e disposto la rimozione degli effetti della SCIA. Sono stati dedotti anche vizi di carattere procedimentale rispetto all'ordinanza interdittiva. Dal testo emerge che la controversia riguarda, in particolare, le altezze delle camere del terzo piano sottotetto e i servizi igienici, ritenuti dalle ricorrenti conformi o comunque non ostativi all'esercizio dell'attività, mentre il Comune ne ha contestato la conformità ai parametri igienico-sanitari vigenti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, a un sommario esame, carenti sufficienti profili di fondatezza del ricorso. Quanto alla determina dichiarativa dell'inefficacia della dichiarazione asseverata del 30 marzo 2017, il Collegio ha rilevato che le altezze delle camere del terzo piano sottotetto e i servizi igienici apparivano prima facie in aperto contrasto con i parametri igienico-sanitari prescritti dalla normativa vigente all'epoca. Quanto all'ordinanza interdittiva del 15 gennaio 2026, il provvedimento risultava preceduto da varie comunicazioni concernenti la non conformità ai parametri indicati; pertanto, sono state ritenute non fondate le censure procedimentali. Anche il periculum in mora non è stato ravvisato in favore delle ricorrenti, poiché allo stato prevalgono le esigenze di tutela della salubrità degli ambienti e del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie per i locali ricettivi. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata respinta per l'insufficienza dei profili di fondatezza e per la prevalenza dell'interesse pubblico alla salubrità degli ambienti.
l. 724/1994
Richiamata quale normativa sulla base della quale era stata presentata l'istanza di condono edilizio relativa alla struttura ricettiva.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, a un sommario esame, emergano elementi prima facie indicativi della non conformità dei locali ricettivi ai parametri igienico-sanitari applicabili.
- Le censure procedimentali avverso un provvedimento interdittivo possono essere ritenute infondate quando l'amministrazione abbia previamente trasmesso varie comunicazioni riguardanti le contestate non conformità, assicurando una conoscenza sostanziale degli elementi posti a fondamento della misura.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse alla tutela della salubrità degli ambienti e al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie relative ai locali ricettivi può prevalere sull'interesse economico alla prosecuzione dell'attività alberghiera.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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