Ordinanza n. 15/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca delle misure di temporanea accoglienza disposte a favore di -OMISSIS- identificato con il protocollo uscita n. 0091541 del 13.10.2025, notificato in data 02.12.2025; nonché ogni altro provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque inerente, per quanto occorrer possa ed in parte qua;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris né il periculum in mora e senza pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento di revoca. Ogni statuizione sulle spese, comprese quelle relative alla fase cautelare, è stata rinviata alla decisione definitiva. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Atto impugnato: provvedimento di revoca delle misure di temporanea accoglienza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca delle misure di temporanea accoglienza, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché l'annullamento degli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi. Nel corso della camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, ha preannunciato la proposizione di motivi aggiunti e ha rinunciato all'istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, il giudice ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare senza procedere al suo esame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia all'istanza cautelare, dichiarata dalla parte ricorrente nel corso della camera di consiglio, deve essere presa d'atto dal giudice e impedisce l'esame dei presupposti della tutela cautelare, senza incidere sulla prosecuzione del giudizio di merito.
- Quando la parte preannuncia la proposizione di motivi aggiunti e rinuncia contestualmente alla domanda cautelare originaria, la decisione sulla legittimità dell'atto impugnato e sulle spese può essere rinviata alla fase definitiva.
Come è indicizzato
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