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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31018/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/01/2022 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione alla misura alternativa della semilibertà. Il Tribunale aveva ritenuto che, poiché le pene in esecuzione derivavano tutte da reati ostativi (di prima fascia), non fosse possibile sciogliere il cumulo e considerare già espiata la pena temporanea riferita ad altri reati, nonostante un precedente provvedimento (ordinanza del 05/09/2017) avesse riconosciuto l'impossibilità della collaborazione rispetto ad alcuni reati (omicidio e violazione della normativa sulle armi). Il ricorrente deduce violazione di legge e inosservanza del precedente giudicato, sostenendo che lo scioglimento del cumulo era ammissibile alla luce della decisione antecedente che aveva rimosso l'ostatività per quei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abruzzese, con l'ordinanza del 5/9/2017, aveva già accertato la "collaborazione impossibile" rispetto al delitto di omicidio (e reati connessi), rimuovendo così l'ostatività per tali titoli; di conseguenza lo scioglimento del cumulo doveva essere valutato tenendo conto di tale precedente decisione e dei principi giurisprudenziali in materia. Pur segnalando la giurisprudenza contrastante sul tema del "cumulo omogeneo" (tutti reati ostativi), la Corte ha deciso che non era necessario risolvere la questione generale perché, nei fatti, il precedente giudicato aveva già trasferito alcuni titoli fuori dalla categoria degli reati ostativi; il Tribunale non poteva quindi mutare avviso senza rispettare gli effetti della pronuncia anteriore. Richiesta del Procuratore Generale di rimessione alle Sezioni Unite respinta implicitamente perché la Corte ha deciso sul caso annullando e rinviando.

Norme richiamate

  • art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354

    La norma è richiamata in relazione ai reati ostativi: ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari è necessario il requisito della collaborazione utile oppure l'accertamento dell'impossibilità o inesigibilità della collaborazione. Nel caso di specie la precedente ordinanza aveva accertato l'impossibilità della collaborazione per taluni reati, rimuovendo l'ostatività per quegli specifici titoli.

  • art. 76 cod. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza come principio della unitarietà delle pene cumulate e del rapporto esecutivo; lo scioglimento del cumulo è normalmente eccezione che richiede criteri oggettivi (ad es. presenza di reati non ostativi o pene già espiate).

  • art. 58-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    Norma richiamata in relazione all'accertamento dell'impossibilità o inesigibilità della collaborazione come condizione per la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis.

Massime di principio

  • Se in esecuzione sussiste un precedente provvedimento che ha accertato l'impossibilità o l'inesigibilità della collaborazione per specifici reati, tali reati non possono più essere considerati "ostativi" ai fini dell'accesso ai benefici e la valutazione dello scioglimento del cumulo deve tenere conto di tale accertamento.
  • Lo scioglimento del cumulo è ammesso quando, nella valutazione per l'accesso a benefici penitenziari, si può individuare una parte della pena già espia­ta o titoli che non sono più ostativi; la presenza di un "cumulo omogeneo" (tutti reati ostativi) non impedisce lo scioglimento se elementi processuali successivi hanno modificato la qualifica di alcuni titoli.
  • Gli effetti di un precedente provvedimento giudiziale (anche di Tribunale di Sorveglianza) che abbia rimosso l'ostatività producono effetti pratici che non possono essere ignorati da un successivo giudice; un cambiamento di orientamento non annulla retroattivamente tali effetti.
  • In presenza di giurisprudenza contrastante sul tema, va sempre verificato il contenuto e la portata degli eventuali provvedimenti precedenti relativi allo stesso soggetto e alle stesse condanne prima di rigettare una domanda di ammissione a misure alternative.
  • Per valutare la ammissibilità delle misure alternative occorre analizzare concretamente quali parti della pena sono state già espiate e se per specifici titoli è stato accertato che l'ostatività è venuta meno; in caso di dubbio è opportuno il rinvio per nuovo esame conforme agli accertamenti già compiuti.

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