Sentenza n. 662/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 3096/2022, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di permesso di costruire in sanatoria, ingiunzione di demolizione e sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000 per inottemperanza all’ingiunzione; in appello, sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 3096/2022 che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari avevano realizzato nel 2002, su un lotto di loro proprietà in zona agricola, un fabbricato poi destinato a comunità alloggio per anziani. Dopo un sopralluogo della Polizia municipale del 15 giugno 2016, chiedevano l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, prospettando adeguamenti di volumi e tettoie e invocando la possibilità di derogare alle distanze e ai parametri urbanistici mediante l’art. 14 d.P.R. 380/2001, recepito in Sicilia dall’art. 1 l.r. 16/2016, con deliberazione del Consiglio comunale. Deducevano inoltre la possibilità di trasferire o cumulare cubatura proveniente da altri lotti e la compatibilità della destinazione a comunità alloggio con l’art. 18 delle NTA del PRG. Il Comune aveva negato la sanatoria rilevando la distanza insufficiente dai confini, il divieto di cumulo di cubatura tra fondi agricoli distaccati e l’incompatibilità della destinazione d’uso con la zona agricola E. Gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti, insistendo sulla compatibilità tra sanatoria e deroga urbanistica e sulle ulteriori ragioni di conformità dell’intervento.
La decisione
L’appello è respinto. Il CGARS ritiene incompatibile con l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 un’istanza che richieda, per rendere assentibile l’opera, una futura autorizzazione in deroga del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 14: la sanatoria presuppone la doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda, e non può essere subordinata a prescrizioni, adeguamenti o deroghe future. L’art. 14 configura inoltre un istituto eccezionale, non estensibile analogicamente né utilizzabile per sanare opere già realizzate. Il Collegio giudica altresì infondate le ulteriori censure: l’art. 55 NTA, per la zona E4, ammette costruzioni e riusi coerenti con la destinazione rurale e con l’attività agricola, ma non un fabbricato destinato a comunità alloggio per anziani. La sentenza del TAR è quindi confermata nella sostanza; il CGARS non esamina separatamente come autonome ragioni decisive il tema delle distanze e quello del trasferimento di cubatura, avendo ritenuto sufficiente l’incompatibilità strutturale tra la sanatoria richiesta e la deroga e avendo comunque respinto le ulteriori difese. Nulla spese, poiché il Comune non si è costituito in appello.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
Presupposto per il rilascio della chiesta sanatoria è, dunque, la doppia conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate.
La sanatoria è rilasciabile solo se le opere risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda; non può essere subordinata a successive condizioni o adeguamenti.
art. 14 d.P.R. 380/2001
Il Collegio, dunque, osserva che un’istanza di accertamento di conformità sarebbe incompatibile con lo schema dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 qualora sia condizionata al rilascio dell’autorizzazione del Consiglio comunale occorrente per derogare agli strumenti urbanistici generali vigenti ai sensi dell’art. 14 D.P.R. n. 380/2001.
Il permesso in deroga, subordinato alla deliberazione consiliare e riservato a edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico, non può costituire una condizione futura per conseguire la sanatoria di opere già realizzate.
art. 55 N.T.A. del P.R.G.
L’art. 55 N.T.A. precisa, poi, che “La realizzazione di nuove abitazioni può avvenire anche attraverso la trasformazione di annessi agricoli riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo” ma non prevede e, quindi, non consente la costruzione di un manufatto da adibire ad alloggio per anziani, ammettendo soltanto le opere coerenti con la destinazione rurale del fondo e che, quindi, garantiscano e favoriscano lo svolgimento dell’attività agricola.
Nella zona agricola E4 sono ammissibili gli interventi contemplati dalle NTA e coerenti con la destinazione rurale e l’attività agricola; non è consentita la destinazione del manufatto a comunità alloggio per anziani.
Massime di principio
- L’accertamento di conformità richiede la doppia conformità urbanistica ed edilizia dell’opera abusiva al momento della realizzazione e al momento della presentazione della domanda; non è compatibile con l’inserimento di condizioni, prescrizioni o adeguamenti futuri, anche se proposti dal richiedente.
- La sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non può essere subordinata al rilascio di un permesso in deroga ai sensi dell’art. 14 dello stesso decreto: la deroga richiede una deliberazione consiliare e non può essere impiegata per regolarizzare ex post opere già realizzate.
- Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è un istituto eccezionale e non suscettibile di estensione analogica.
- Le norme urbanistiche che disciplinano le zone agricole consentono gli interventi specificamente previsti e coerenti con la destinazione rurale del fondo; una destinazione estranea alle attività e alle funzioni ammesse non può essere sanata in base a tali previsioni.
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