Sentenza n. 665/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza del capo c) del dispositivo della sentenza pronunciata da questo Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione II, il 17 maggio 2022, n. 829.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento della penalità di mora di € 32.900,00 maturata per il ritardo nell'esecuzione della precedente sentenza di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari privati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla precedente sentenza del TAR, che aveva ordinato al Comune di rilasciare un fondo di loro proprietà e di rimuovere i rifiuti depositativi, fissando una penalità di mora di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, dalla notificazione della sentenza fino all'eventuale insediamento del Commissario ad acta. La sentenza è stata notificata il 25 maggio 2022 e il Commissario si è insediato il 13 marzo 2024, dopo 658 giorni, per un importo complessivo di € 32.900,00. Poiché tale somma, determinata dal Commissario ad acta e non contestata dall'amministrazione, non è stata pagata, i ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione coattiva dell'obbligo pecuniario, oltre a ulteriori penalità per il mancato pagamento della penalità già maturata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che la precedente sentenza di ottemperanza avesse efficacia esecutiva anche quanto alla penalità di mora. Ha rilevato che la sentenza era stata regolarmente notificata, che l'importo era stato conteggiato dal Commissario ad acta e che non era mai stato contestato dal Comune. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Comune di corrispondere ai ricorrenti € 32.900,00 entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha respinto la richiesta di applicare ulteriori penalità di mora sul mancato pagamento della penalità già maturata, perché ciò avrebbe determinato una moltiplicazione del debito manifestamente iniqua. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Segretario comunale di Paola, autorizzandolo a delegare un dirigente o funzionario, con termine di 90 giorni dall'istanza della parte ricorrente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 2.033,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e nominare, in caso di inerzia, un Commissario ad acta.
Massime di principio
- La penalità di mora stabilita in una sentenza di ottemperanza costituisce, una volta maturata e quantificata, un'obbligazione esecutiva dell'amministrazione, azionabile mediante una successiva domanda di ottemperanza.
- Quando la sentenza di ottemperanza sia stata regolarmente notificata, il periodo di ritardo e l'importo della penalità siano stati determinati dal Commissario ad acta e non risultino contestati dall'amministrazione, il giudice può dichiarare l'obbligo dell'ente di corrispondere la somma maturata.
- Non è ammissibile applicare ulteriori penalità di mora sul mancato pagamento di una penalità di mora già maturata, poiché la moltiplicazione progressiva del debito può risultare manifestamente iniqua.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria, il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare un Commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
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