Sentenza del 08/02/2021 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Pluralità di studi medici. Irap assoggettabilità - Requisisti sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'assoggettabilità all'IRAP sostenendo che l'attività di medico convenzionato non configurava autonoma organizzazione e che l'attività di dentista veniva svolta senza impiego di lavoro altrui, mentre l'Ufficio rilevava che il medico aveva corrisposto compensi a terzi, sostenuto spese per personale e utilizzato una pluralità di studi (5 unità nel 2004, 4 nel 2005, 3 nel 2006), elementi che indicherebbero l'esistenza di organizzazione di lavoro/capitale e quindi la sussistenza del presupposto impositivo
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del contribuente confermando la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso. Il giudice ha ritenuto che l'onere della prova circa l'assenza di capacità organizzativa gravasse sul contribuente, il quale non ha prodotto documentazione utile (es. specifica sui beni strumentali, contratti di lavoro, chiarimenti sulla natura dei compensi a terzi) né ha contestato l'accertata pluralità di studi. Per tali ragioni è stata riconosciuta l'imponibilità IRAP e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali: €1.404,00 per il primo grado e €1.508,00 per il secondo
Norme richiamate
IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) - principio generale
La regola generale è l'imponibilità per i liberi professionisti; l'esenzione è l'eccezione e il contribuente che invoca la non applicabilità deve dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione
Sentenza Corte Costituzionale n. 156/2001
Affermato che il pagamento dell'IRAP costituisce la regola per i lavoratori autonomi e che l'esenzione è riservata a chi è privo di elementi di organizzazione
Ordinanza Corte di Cassazione n. 3758/2014
Richiamata dalla parte contribuente come supporto per l'inapplicabilità dell'IRAP in presenza di un solo dipendente; la Commissione ha ritenuto che tale orientamento non fosse applicabile al caso concreto in assenza di prova fattuale
Cassazione, Sezioni Unite, n. 9451/2016
Citate dalla difesa per sostenere che il modesto ausilio può escludere l'IRAP; la Commissione ha però sottolineato che per valorizzare detta giurisprudenza è necessaria prova documentale della effettiva mancanza di capacità organizzativa
Cassazione n. 3678/2007 e altre (n.13045/2012; n.11197/2013)
3678/2007; 13045/2012; 11197/2013
Giurisprudenza richiamata soprattutto sul principio dell'onere della prova a carico del contribuente e su valutazioni fattuali caso per caso; il Collegio ha ribadito che tali principi richiedono elementi di fatto concreti
Massime di principio
- L'onere della prova grava sul professionista: chi chiede l'esenzione o il rimborso IRAP deve documentare in modo specifico l'assenza di autonoma organizzazione (numero e ruolo dei collaboratori, natura ed entità dei beni strumentali, ragione della pluralità di sedi).
- La presenza di pluralità di studi/unità locali costituisce un forte indizio di capacità organizzativa e tende a determinare l'imponibilità IRAP, salvo giustificazione documentata che dimostri che le sedi sono strettamente indispensabili e non incrementano la capacità produttiva.
- I pagamenti a terzi e le spese per personale, nonché ammortamenti o canoni relativi a beni strumentali, sono elementi concreti che supportano l'assoggettabilità all'IRAP.
- La circostanza di avere un solo collaboratore può, in casi ben documentati, essere valutata a favore dell'esenzione, ma la mera invocazione di sentenze favorevoli non è sufficiente: occorre prova della limitatezza e della non produttività autonoma dell'ausilio.
- Per prevenire contestazioni è consigliabile conservare e produrre documentazione dettagliata (contratti di lavoro, fatture, elenchi sedi, descrizione delle attività svolte per ogni sede, note ammortamento) atta a dimostrare l'effettiva assenza o presenza di organizzazione autonoma.
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