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Sentenza

Sentenza n. 9891/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del verbale n. 62 della Commissione esaminatrice del 14 maggio 2025, con il quale è stata decretata l’esclusione del ricorrente «dal concorso pubblico per titoli ed esami, a trecentocinquanta (350) posti di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, indetto con decreto dipartimentale n. 239 del 12 giugno 2024», nonché di tutti gli allegati al verbale medesimo – ivi compresa la scheda di valutazione del ricorrente – dell’eventuale decreto di esclusione adottato dalla p.a. nei confronti del ricorrente e dallo stesso non conosciuto, nonché infine di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10 novembre 2025: del decreto dipartimentale n. 2878 che ha approvato la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di n. 350 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con decreto n. 239 del 12 giugno 2024 dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile laddove non include il ricorrente tra i vincitori della procedura concorsuale; del decreto dipartimentale n. 3061 del 1° agosto 2025 di rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'allegato B laddove non include il ricorrente tra i vincitori della procedura concorsuale.

Giustizia amministrativa202509220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per mancato superamento della prova di valutazione della resistenza, nonché graduatoria finale e successiva rettifica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso pubblico per 350 posti di vigile del fuoco, disposta per il mancato superamento della prova di valutazione della resistenza (prova 2 - corsa), estendendo poi l'impugnazione, con motivi aggiunti, alla graduatoria finale e alla successiva rettifica, nella parte in cui non lo includevano tra i vincitori. Il TAR, in sede cautelare, aveva disposto la riammissione con riserva alla procedura e la ripetizione della prova. A seguito della riammissione, il candidato è stato nuovamente convocato e non ha superato la prova motorio-attitudinale del 25 febbraio 2026. L'amministrazione ha quindi prospettato l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente, pur insistendo per l'accoglimento delle domande originarie, non ha contestato il nuovo giudizio di inidoneità, né con motivi aggiunti né con autonomo ricorso, e non ha formulato deduzioni sul punto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse. La riammissione cautelare aveva determinato una rinnovata istruttoria e una nuova prova; l'esclusione risultava ormai fondata sul successivo e distinto giudizio di inidoneità, non contestato dal ricorrente. Le affermazioni dell'amministrazione sul mancato superamento della nuova prova erano incontestate e, unitamente alla condotta processuale del ricorrente, risultavano sufficienti ai sensi degli artt. 115 c.p.c. e 84, comma 4, c.p.a. Il giudice ha richiamato anche l'avviso dato in udienza ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    la sussistenza di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso per mancato superamento delle prove fisiche alle quali il ricorrente era stato ammesso

    Impone al giudice di segnalare alle parti una questione rilevata d'ufficio che possa essere decisiva, consentendo il contraddittorio prima della definizione del giudizio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione delle circostanze dedotte dall'amministrazione ha consentito al giudice di porre a fondamento della decisione il nuovo mancato superamento della prova.

Massime di principio

  • Quando, a seguito della riammissione cautelare a una procedura selettiva e della ripetizione della prova, l'amministrazione adotta un nuovo giudizio di inidoneità, tale giudizio sostituisce il precedente quale fondamento attuale dell'esclusione; se il candidato non lo impugna, viene meno l'interesse alla decisione sull'esclusione originaria.
  • La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando l'atto inizialmente impugnato non è più lesivo in via attuale perché la posizione del ricorrente è ormai definita da un successivo provvedimento o giudizio autonomo, non contestato in giudizio.
  • Nel processo amministrativo, la mancata contestazione delle circostanze di fatto dedotte dalla parte pubblica può consentire al giudice di ritenerle provate, secondo il principio di non contestazione richiamato dall'art. 115 c.p.c., in combinato con l'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • Prima di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità per una circostanza emersa nel corso del giudizio, il giudice deve porre la relativa questione a disposizione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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