Cassazione Penale, Sentenza n. 36247/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente denunciava mancata e autonoma valutazione della sua posizione rispetto a quella del fratello, omissione di considerazione delle dichiarazioni difensive di presa di distanza dal clan, valutazione superficiale delle deposizioni dei direttori dei villaggi (Manzoni e Giuffrida), erronea utilizzazione di un precedente giurisprudenziale non pertinente e mancata considerazione del sequestro preventivo dei beni e dell'epoca dei reati (alcuni risalenti al 2004-2019) ai fini della valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia adeguatamente valutato, in un'ottica dinamica e di attualità delle esigenze cautelari, gli elementi sopravvenuti (sequestro preventivo, cessazione dell'impegno politico, dichiarazioni rese in sede difensiva) e non abbia fornito motivazione sufficiente circa l'attualità della pericolosità, considerata la presenza di fatti risalenti e la possibile cessazione della condotta criminale prima del 2019. La Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha disposto il rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito, con richiesta di una valutazione completa e motivata degli elementi sopravvenuti e della proporzionalità/adeguatezza della misura cautelare.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina il ricorso al Tribunale del riesame contro provvedimenti cautelari; qui indicata come quadro procedurale dell'atto impugnato.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma rilevante nelle valutazioni cautelari (valutazione delle esigenze cautelari e del necessario confronto probatorio).
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza relativa alla motivazione e valutazione degli elementi a carico dell'imputato.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che individua la violazione di legge quale motivo di ricorso per cassazione; qui usata per contestare vizi di diritto nella motivazione del provvedimento impugnato.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limitazione della materia consentita nel ricorso illustrata nella forma processuale con cui è stato articolato il motivo.
Principio di proporzionalità e adeguatezza (giurisprudenza citata: Sez. U, n. 16085/2011, P.M. in proc. Khalil)
Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Rv. 249324
Il principio impone la verifica costante della misura cautelare rispetto alle esigenze concrete e residuate; la Corte lo usa per affermare l'obbligo di rivalutazione dinamica della misura alla luce di elementi sopravvenuti.
Giurisprudenza su attualità del pericolo di reiterazione (Sez. 2, n. 47619/2016 Esposito; Sez. 6, n. 24779/2016 Rando)
Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Rv. 268508; Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rv. 26783
L'attualità del pericolo va intesa come prognosi fondata su elementi concreti e non ipotetici, che evidenzino continuità o condizioni prossime e favorevoli alla commissione di nuovi reati; tali parametri devono guidare la rivalutazione della misura.
Massime di principio
- Il giudice che decide sulle misure cautelari personali deve procedere a una rivalutazione dinamica e costante della loro adeguatezza e proporzionalità ogniqualvolta emergano fatti nuovi o sopravvenuti.
- Il semplice avvicendamento di misure reali (sequestro preventivo) rispetto a misure personali non è automaticamente incompatibile con la persistenza della misura cautelare personale, ma il giudice deve motivare specificamente come tali provvedimenti influiscano sulle esigenze cautelari e sul rischio di reiterazione.
- Le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive e altri elementi sopravvenuti non possono essere liquidati superficialmente: vanno valutate nel loro impatto sull'attualità del pericolo, specialmente quando le condotte contestate sono temporalmente remote.
- Per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione non basta la gravità indiziaria storica; è necessaria una prognosi attualizzata basata su elementi concreti che dimostrino continuità, opportunità o condizioni favorevoli a nuovi reati.
- La carenza di motivazione sulla persistenza delle esigenze cautelari comporta l'annullamento del provvedimento e il rinvio al giudice di merito per un esame completo e specifico degli elementi sopravvenuti.
- In caso di rapporti complessi con organizzazioni criminali di lunga durata, il giudice deve indicare con precisione i settori e le modalità in cui sussistono ancora concreti rischi di recidiva, anche valutando l'effettiva cessazione dell'attività politica o imprenditoriale del soggetto.
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