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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36247/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente denunciava mancata e autonoma valutazione della sua posizione rispetto a quella del fratello, omissione di considerazione delle dichiarazioni difensive di presa di distanza dal clan, valutazione superficiale delle deposizioni dei direttori dei villaggi (Manzoni e Giuffrida), erronea utilizzazione di un precedente giurisprudenziale non pertinente e mancata considerazione del sequestro preventivo dei beni e dell'epoca dei reati (alcuni risalenti al 2004-2019) ai fini della valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia adeguatamente valutato, in un'ottica dinamica e di attualità delle esigenze cautelari, gli elementi sopravvenuti (sequestro preventivo, cessazione dell'impegno politico, dichiarazioni rese in sede difensiva) e non abbia fornito motivazione sufficiente circa l'attualità della pericolosità, considerata la presenza di fatti risalenti e la possibile cessazione della condotta criminale prima del 2019. La Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha disposto il rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito, con richiesta di una valutazione completa e motivata degli elementi sopravvenuti e della proporzionalità/adeguatezza della misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il ricorso al Tribunale del riesame contro provvedimenti cautelari; qui indicata come quadro procedurale dell'atto impugnato.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma rilevante nelle valutazioni cautelari (valutazione delle esigenze cautelari e del necessario confronto probatorio).

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza relativa alla motivazione e valutazione degli elementi a carico dell'imputato.

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che individua la violazione di legge quale motivo di ricorso per cassazione; qui usata per contestare vizi di diritto nella motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limitazione della materia consentita nel ricorso illustrata nella forma processuale con cui è stato articolato il motivo.

  • Principio di proporzionalità e adeguatezza (giurisprudenza citata: Sez. U, n. 16085/2011, P.M. in proc. Khalil)

    Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Rv. 249324

    Il principio impone la verifica costante della misura cautelare rispetto alle esigenze concrete e residuate; la Corte lo usa per affermare l'obbligo di rivalutazione dinamica della misura alla luce di elementi sopravvenuti.

  • Giurisprudenza su attualità del pericolo di reiterazione (Sez. 2, n. 47619/2016 Esposito; Sez. 6, n. 24779/2016 Rando)

    Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Rv. 268508; Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rv. 26783

    L'attualità del pericolo va intesa come prognosi fondata su elementi concreti e non ipotetici, che evidenzino continuità o condizioni prossime e favorevoli alla commissione di nuovi reati; tali parametri devono guidare la rivalutazione della misura.

Massime di principio

  • Il giudice che decide sulle misure cautelari personali deve procedere a una rivalutazione dinamica e costante della loro adeguatezza e proporzionalità ogniqualvolta emergano fatti nuovi o sopravvenuti.
  • Il semplice avvicendamento di misure reali (sequestro preventivo) rispetto a misure personali non è automaticamente incompatibile con la persistenza della misura cautelare personale, ma il giudice deve motivare specificamente come tali provvedimenti influiscano sulle esigenze cautelari e sul rischio di reiterazione.
  • Le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive e altri elementi sopravvenuti non possono essere liquidati superficialmente: vanno valutate nel loro impatto sull'attualità del pericolo, specialmente quando le condotte contestate sono temporalmente remote.
  • Per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione non basta la gravità indiziaria storica; è necessaria una prognosi attualizzata basata su elementi concreti che dimostrino continuità, opportunità o condizioni favorevoli a nuovi reati.
  • La carenza di motivazione sulla persistenza delle esigenze cautelari comporta l'annullamento del provvedimento e il rinvio al giudice di merito per un esame completo e specifico degli elementi sopravvenuti.
  • In caso di rapporti complessi con organizzazioni criminali di lunga durata, il giudice deve indicare con precisione i settori e le modalità in cui sussistono ancora concreti rischi di recidiva, anche valutando l'effettiva cessazione dell'attività politica o imprenditoriale del soggetto.

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