Cassazione Penale, Ordinanza n. 26878/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la decisione di appello relativa al reato di ricettazione. Il primo motivo mirava, in sostanza, a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle risultanze probatorie secondo criteri diversi da quelli seguiti dal giudice di merito. Gli ulteriori motivi contestavano la graduazione della pena, inclusa la quantificazione della pena base e degli aumenti/diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, nonché il diniego di pene sostitutive, sostenendo implicitamente l'inadeguatezza o illogicità della valutazione discrezionale compiuta dal giudice di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse diretto a una non consentita rilettura del compendio probatorio e che la motivazione della sentenza di appello fosse immune da vizi logici e giuridici. Quanto alle censure sulla pena e sulle pene sostitutive, ha rilevato che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel caso concreto in base agli artt. 132 e 133 c.p., e che non era emerso alcun arbitrio o ragionamento illogico. Conseguentemente, oltre al pagamento delle spese processuali, l'imputato è stato condannato anche al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Indicato come reato oggetto del ricorso, ossia ricettazione.
art. 132 c.p.
Richiamato come parametro per la determinazione della pena base secondo la discrezionalità del giudice di merito.
art. 133 c.p.
Richiamato come criterio per la commisurazione della pena e la valutazione della personalità del reo e della gravità del fatto.
art. 616 c.p.p.
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né una rilettura dei fatti alternativa rispetto a quella operata dal giudice di merito, salvo il controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione.
- La censura che si limiti a prospettare una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze processuali è inammissibile se la decisione impugnata espone in modo adeguato le ragioni del convincimento.
- La determinazione della pena, inclusi pena base, aumenti e diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non arbitraria né manifestamente illogica.
- Il diniego delle pene sostitutive, se fondato su elementi della personalità dell'imputato e su una valutazione discrezionale coerente, non è censurabile in cassazione come mera richiesta di diversa modulazione sanzionatoria.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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