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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16981/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

Una persona consumatrice aveva stipulato con una società di vigilanza privata un contratto per il servizio di pronto intervento su allarme e per un ulteriore servizio di prossimità relativo alla propria abitazione. Deduceva che la società non avesse svolto le prestazioni promesse, inviava una disdetta con effetto immediato e si opponeva alla richiesta della società di pagare euro 1.194,62 quale somma dovuta in caso di recesso anticipato. In primo grado chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno; la società resisteva e proponeva domanda riconvenzionale di pagamento della somma prevista per il recesso. Il giudice di pace accoglieva la domanda della consumatrice, ma il tribunale, in appello, riteneva che il contratto prevedesse un recesso libero e che la somma indicata fosse solo un meccanismo di contemperamento degli interessi, non una multa penitenziale, dichiarando quindi preclusa la domanda di risoluzione perché il rapporto si sarebbe già sciolto per recesso. Con il ricorso per cassazione la parte attrice originaria censurava tale qualificazione della clausola, denunciando la violazione degli artt. 1373, terzo comma, e 1385 c.c. e sostenendo che il recesso fosse inefficace perché la somma prevista non era mai stata versata; con un secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 33 e 36 del d.lgs. 206/2005 per la natura vessatoria della clausola che poneva l’onere solo a carico del consumatore.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la clausola contrattuale andava letta come previsione di un recesso subordinato al pagamento di una somma con funzione indennitaria, cioè come multa penitenziale ex art. 1373, terzo comma, c.c. In tale situazione il recesso non produce effetto se la prestazione pattuita non viene eseguita; pertanto, alla data della domanda giudiziale il contratto doveva considerarsi ancora in essere, con conseguente possibilità di esaminare nel merito la domanda di risoluzione per inadempimento. Il secondo motivo, relativo alla vessatorietà della clausola consumeristica, è stato dichiarato assorbito. La sentenza del tribunale è stata cassata con rinvio allo stesso Tribunale di Prato, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1373, terzo comma, c.c.

    La clausola che attribuisce il recesso subordinandolo al pagamento di una somma può integrare una multa penitenziale; la prestazione pattuita ha funzione indennitaria e il recesso non ha effetto se essa non viene adempiuta.

  • art. 1385 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in via di censura, in collegamento con la disciplina del recesso e della somma dovuta per lo scioglimento anticipato del contratto.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Norma processuale invocata a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • artt. 33 e 36 d.lgs. n. 206 del 2005

    Richiamati come parametri per dedurre la vessatorietà della clausola che imponeva al solo consumatore il pagamento di una somma in caso di recesso anticipato, motivo poi assorbito.

  • Cass. 1176/1959

    Richiamata come precedente nel senso che, quando il recesso è consentito solo a condizioni pattuite, esso non produce effetto se la prestazione prevista non viene adempiuta.

Massime di principio

  • Quando un contratto attribuisce a una parte la facoltà di recesso subordinandola al pagamento di una somma, occorre verificare la funzione concreta della prestazione pattuita: se ha natura indennitaria o di corrispettivo dello ius poenitendi, la clausola non va confusa con il recesso libero.
  • La multa penitenziale ex art. 1373, terzo comma, c.c. opera come indennizzo predeterminato per lo scioglimento unilaterale del rapporto e non richiede un accertamento di responsabilità o addebitabilità del recesso.
  • Se il recesso è contrattualmente ammesso ma condizionato all’adempimento di una prestazione a carico del recedente, il recesso non produce effetti finché tale prestazione non sia stata eseguita; il contratto resta quindi efficace e può essere azionata la domanda di risoluzione per inadempimento.
  • La qualificazione della clausola come multa penitenziale o come semplice pattuizione sul recesso dipende dal significato complessivo dell’accordo e non solo dal lessico utilizzato nel testo contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniClausole vessatorie
RamiContrattiProcesso civileConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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