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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29738/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente di un consorzio di bonifica, che aveva ottenuto in primo grado l’accertamento del diritto al superiore inquadramento e a differenze retributive solo per alcuni periodi (dal 2003 al 2005 e dal 2012 al 2014), con esclusione per prescrizione del tratto precedente e mancata decisione sugli accessori e sui contributi. In appello, il lavoratore aveva contestato la prescrizione e ottenuto il riconoscimento anche delle differenze per il periodo intermedio 2005-2012; la Corte territoriale, però, non aveva pronunciato sugli accessori né sui contributi, ritenendo mancante un’apposita impugnazione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore, con un unico motivo ex artt. 112, 346 e 429 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., ha sostenuto che: a) in appello erano state ritualmente riproposte le domande non accolte in primo grado, sicché non poteva parlarsi di rinuncia; b) quanto agli accessori, il giudice avrebbe dovuto riconoscerli anche d’ufficio, dunque la Corte d’appello aveva errato nel non provvedervi. Il consorzio ha resistito eccependo anche l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ma ha accolto solo in parte il motivo. Ha confermato che, per i periodi già oggetto di rigetto implicito o di mancata pronuncia non assorbita, la semplice riproposizione in appello non basta e occorre una specifica censura; quindi la Corte d’appello aveva correttamente escluso di poter provvedere sugli accessori relativi alle somme già riconosciute in primo grado. Ha invece ritenuto fondato il ricorso per i periodi riconosciuti ex novo in appello: poiché in primo grado la domanda principale era stata respinta e quindi non vi poteva essere pronuncia sugli accessori, era sufficiente la riproposizione della domanda accessoria una volta impugnato l’an debeatur. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza limitatamente a questo profilo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito integrando la pronuncia di appello: ha condannato il consorzio a pagare le differenze retributive dal 1999 per effetto del superiore inquadramento, oltre rivalutazione e interessi sulle somme annualmente rivalutate per i periodi indicati in dispositivo. Ha inoltre confermato la condanna del consorzio alle spese dei due gradi di merito e ha compensato le spese del giudizio di cassazione per la soccombenza solo parziale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per sostenere l’omissione di pronuncia sulle domande accessorie

  • art. 346 c.p.c.

    non si applica alla vera e propria omissione di pronuncia su una domanda proposta in primo grado; opera invece nei casi di domande assorbite o non riproposte nei termini richiesti

  • art. 429 c.p.c.

    giustifica, nel rapporto di lavoro, la liquidazione di rivalutazione e interessi sulle somme dovute; la Corte lo applica una volta accertata la natura del rapporto

  • art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

    viene invocato come parametro dei vizi denunciati in cassazione

  • art. 52 d. lgs. 165/2001

    richiamato per evidenziare che la qualifica riconosciuta non è propria del pubblico impiego

  • art. 380 bis c.p.c.

    norma procedurale sulla trattazione camerale con proposta del relatore

Massime di principio

  • L’art. 346 c.p.c. riguarda l’ipotesi di domande assorbite o non esaminate per effetto di altre decisioni; non è invece sufficiente, per censurare una vera omissione di pronuncia, la mera riproposizione in appello della domanda.
  • Se il primo giudice ha omesso di pronunciarsi su una domanda autonoma senza che vi sia stato assorbimento, la parte deve proporre un’espressa impugnazione sul punto; la semplice riproposizione non equivale a motivo di gravame.
  • Quando il giudice di primo grado respinge il diritto principale, è fisiologico che non si pronunci sugli accessori del credito; se in appello il diritto principale viene riconosciuto, la domanda sugli accessori può essere utilmente riproposta senza necessità di un motivo specifico contro la mancata pronuncia di primo grado.
  • Nel giudizio di lavoro, una volta accertato il credito retributivo dovuto, sono dovuti anche interessi e rivalutazione monetaria secondo il regime proprio dell’art. 429 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti.
  • In caso di soccombenza solo parziale in cassazione, la Corte può cassare la decisione limitatamente al capo erroneo e decidere nel merito senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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