Cassazione Penale, Sentenza n. 4882/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. con due motivi: 1) inosservanza di legge per mancata riqualificazione del fatto da furto in abitazione (624-bis) a furto semplice, sostenendo che il luogo del fatto fosse un ufficio e non una privata dimora, con la conseguenza dell'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela; 2) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che il giudice di merito non abbia adeguatamente valutato gli elementi favorevoli
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato giudicato inedito e inammissibile perché la diversa qualificazione giuridica proposta dalla ricorrente comporterebbe nuovi accertamenti di fatto (verifica concreta se l'ufficio fosse anche luogo di privata dimora), attività non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte di appello ha motivato il diniego delle attenuanti facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, in particolare i precedenti specifici dell'imputata, e tale valutazione non è sindacabile in cassazione. Conseguentemente il provvedimento di condanna è stato confermato, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
La norma è stata applicata per qualificare il fatto come furto commesso in luogo in parte adibito a privata dimora; la corte ha ritenuto che per escludere l'applicazione della norma sarebbe necessario un accertamento concreto sul carattere dell'immobile
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata per precisare che in cassazione possono essere dedotte questioni non sollevate in grado di appello, purché la risoluzione non richieda nuovi accertamenti di fatto; la Corte ha escluso la novazione della questione perché occorrerebbero ulteriori valutazioni di merito
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamata insieme alla norma successiva per giustificare il trattamento del ricorso senza intervento delle parti (discipline procedurali temporanee per udienze a distanza), prorogata dalla norma successiva
art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021
art. 7, comma 1, d.l. n. 105/2021
Ha prorogato la disciplina che consente il trattamento del ricorso senza intervento delle parti fino al 31/12/2021; invoked per la regolarità del procedimento di trattazione
Massime di principio
- In Cassazione la riqualificazione giuridica del fatto può essere proposta per la prima volta, ma è ammissibile solo se la decisione non richiede nuovi accertamenti di fatto; se la diversa qualificazione impone verifiche probatorie o ricostruzioni concrete del luogo o delle modalità, la questione è inammissibile
- Quando il luogo del reato è misto (parte ufficio, parte privata dimora), la qualificazione come furto in privata dimora richiede un accertamento concreto sull'uso riservato e privato del locale; tale accertamento compete al giudice di merito e non alla Corte di cassazione
- Il giudice di merito non è obbligato a valorizzare tutti gli elementi favorevoli offerti dalle parti; è sufficiente che indichi e motivi gli elementi ritenuti decisivi per escludere le circostanze attenuanti generiche
- Precedenti specifici dell'imputato possono ostare al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la valutazione della loro incidenza è rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici evidenti
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'imposizione delle spese processuali e può determinare l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle ammende; per evitare tali conseguenze è importante sollevare tempestivamente e nei gradi previsti le questioni di fatto rilevanti per la qualificazione del reato
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