Sentenza n. 199/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione 6 novembre 2015 n.8; dell'ordinanza di demolizione 5 ottobre 2015 n.7;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali di demolizione n. 7 del 5 ottobre 2015 e n. 8 del 6 novembre 2015, relative a un ampliamento abitativo, a una maggiore superficie di portico o tettoia, a una piscina interrata e a un manufatto pertinenziale adibito a magazzino/deposito
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con un unico articolato motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008 e degli artt. 3 e 6 l.r. Lazio n. 21/2009, nonché eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto: quanto all’ampliamento dell’abitazione e alla maggiore superficie di portico o tettoia, che le opere fossero realizzabili mediante DIA nell’ambito del cosiddetto piano casa e che, in caso di mancata DIA, fosse applicabile la sola sanzione pecuniaria prevista per gli interventi soggetti a DIA; quanto alla piscina, che la DIA presentata si fosse consolidata per decorso del termine di trenta giorni e che fosse illegittima la successiva comunicazione comunale di inefficacia, anche perché adottata oltre il termine e in assenza dei presupposti dell’autotutela; quanto al manufatto adibito a magazzino/deposito, che si trattasse di una pertinenza urbanistica assentibile mediante DIA, con conseguente illegittimità dell’ordine di demolizione e applicabilità della sola sanzione pecuniaria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto all’ampliamento dell’abitazione e alla maggiore superficie di portico o tettoia, ha ritenuto dirimente la mancanza della preventiva autorizzazione sismica, rilevata nei verbali e contestata nell’ordinanza. Anche se le opere fossero state astrattamente soggette a DIA, esse erano state realizzate in zona sismica senza l’autorizzazione prevista dall’art. 94 d.P.R. n. 380/2001 e dalla disciplina regionale vigente. Trattandosi di interventi non esclusi dall’obbligo autorizzatorio, le opere erano abusive e la sanzione demolitoria risultava legittima. Il Collegio ha inoltre richiamato il principio secondo cui l’autorizzazione sismica in sanatoria non è prevista dall’ordinamento, essendo possibile soltanto la riconduzione a conformità nei limiti dell’art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Quanto alla piscina, il giudice ha rilevato che il Comune aveva già comunicato l’inefficacia della DIA e che tale atto non era stato autonomamente impugnato; essendo divenuto definitivo, la piscina doveva considerarsi priva di titolo edilizio e l’ordine di demolizione era conseguentemente legittimo. Quanto al manufatto adibito a magazzino/deposito, il TAR ha escluso la natura di pertinenza urbanistica, distinguendola dalla pertinenza civilistica. La pertinenza urbanistica richiede non solo un rapporto funzionale con l’edificio principale, ma anche dimensioni modeste, assenza di autonomo valore di mercato, assenza di carico urbanistico e mancanza di autonomia funzionale. Il manufatto, avente volumetria di circa 124,96 mc e destinazione a magazzino/deposito, non rispettava né il requisito dimensionale né quello dell’assenza di autonomia funzionale. Pertanto, anche per tale opera, l’ordine di demolizione era legittimo. Nulla sulle spese, poiché il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della demolizione degli interventi edilizi abusivi; il ricorso è stato comunque respinto sulla base dell’assenza del titolo edilizio e dell’autorizzazione sismica.
art. 94 d.P.R. 380/2001
nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione
La preventiva autorizzazione sismica è necessaria per l’inizio dei lavori nelle zone sismiche; la sua mancanza rende abusivi gli interventi soggetti al controllo preventivo e giustifica la demolizione.
art. 98, comma 3, d.P.R. 380/2001
La disciplina antisismica non contempla un’autorizzazione sismica in sanatoria per opere già eseguite senza il necessario titolo preventivo, prevedendo la riconduzione a conformità nei limiti stabiliti dalla norma.
art. 23 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’assoggettamento degli interventi al regime della DIA; tale regime non escludeva comunque l’obbligo autonomo di autorizzazione sismica.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Invocato dal ricorrente per ottenere la sanzione pecuniaria prevista per interventi eseguibili mediante DIA; il giudice ha ritenuto prevalente l’assenza dell’autorizzazione sismica e quindi legittima la demolizione.
art. 2 Regolamento Regione Lazio n. 2/2012
nelle zone sismiche del territorio della Regione, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni, sopraelevazioni, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire la preventiva autorizzazione sismica
Imponeva, all’epoca dei fatti, l’acquisizione preventiva dell’autorizzazione sismica per gli interventi nelle zone sismiche regionali.
art. 6 Regolamento Regione Lazio n. 2/2012
Individuava gli interventi esclusi dall’obbligo di autorizzazione sismica; le opere accertate nel caso concreto non rientravano tra tali esclusioni.
art. 817 codice civile
La nozione civilistica di pertinenza è stata richiamata per distinguerla da quella, più restrittiva, di pertinenza urbanistica.
Massime di principio
- La qualificazione di un intervento edilizio come opera soggetta a DIA, anziché a permesso di costruire, non esclude l’autonomo obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica quando l’opera è realizzata in zona sismica ed è soggetta al controllo previsto dalla normativa antisismica.
- L’autorizzazione sismica in sanatoria non è prevista per opere già eseguite senza il necessario titolo preventivo; la mancanza dell’autorizzazione sismica, ove richiesta, impedisce di considerare legittimo l’intervento e consente l’applicazione della misura demolitoria.
- La comunicazione con cui l’amministrazione dichiara l’inefficacia di una DIA e afferma che l’opera è priva di titolo edilizio deve essere autonomamente impugnata; in difetto, essa diviene definitiva e può costituire presupposto dell’ordine di demolizione.
- La pertinenza urbanistica ha un ambito più ristretto rispetto alla pertinenza civilistica: richiede non soltanto un rapporto funzionale con l’edificio principale, ma anche dimensioni modeste, assenza di autonomo valore di mercato e di carico urbanistico, nonché mancanza di autonomia funzionale ed economica.
- Un manufatto di significativa volumetria destinato a magazzino o deposito, idoneo a un’utilizzazione autonoma, non può essere qualificato come pertinenza urbanistica e, se realizzato senza titolo edilizio e autorizzazione sismica, è assoggettabile a demolizione.
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