Cassazione Penale, Sentenza n. 34806/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione presentato nel solo interesse di DE FILIPPO, articolato in un unico motivo: vizio di motivazione e valutazione parziale e contraddittoria delle prove. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello, pur avendo rilevato anomalie e incongruenze nelle deposizioni (in particolare dei testi Ventura, Pugliese e Tunno) e rilevato carenze istruttorie e problemi di sicurezza informatica nel sistema di protocollazione comunale, ha comunque confermato la responsabilità per la formazione di una falsa istanza di proroga del permesso di costruire n. 331/2006 con falsa attestazione di numero di protocollo. La difesa sosteneva inoltre il ruolo marginale dell'imputato nell'ufficio tecnico e la possibilità che il timbro o il protocollo fossero stati usati da altri a sua insaputa.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo, nel complesso, infondato. Ha ritenuto che la valutazione della Corte d'appello fosse logicamente coerente: è stata valorizzata la dichiarazione dell'imputato di aver telefonato alla Ventura per ottenere un numero di protocollo (circostanza negata dalla Ventura), i riscontri sull'assenza di registrazione della richiesta e altri elementi circostanziali (anche relazioni professionali tra soggetti coinvolti) che, letti unitariamente, giustificano la ricostruzione di falsità e la riconducibilità della condotta al De Filippo. La Cassazione ha inoltre sancito la inammissibilità, laddove il motivo si traduce in mera richiesta di rinnovata valutazione delle prove; ha respinto le censure sulla perizia informatica per carenza di specificità. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Codice di autoregolamentazione delle astensioni - art. 4, lett. b)
La dichiarazione difensiva di adesione all'astensione non è stata accolta: la Corte ha ritenuto che tale astensione non potesse essere osservata in presenza del prossimo decorso del termine di prescrizione.
Codice di autoregolamentazione delle astensioni - art. 4, comma 1, lett. a)
Richiamato per negare l'effetto sospensivo dell'astensione quando vi siano termini processuali stringenti (qui la prescrizione vicina).
Disp. att. cod. proc. pen. art. 173
Richiamato per i limiti di deduzione del motivo in cassazione (ricorso formulato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att.).
D.L. 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Norma utilizzata per la trasmissione delle conclusioni scritte del sostituto procuratore generale; la Procura ha depositato le proprie conclusioni scritte ai sensi della disposizione.
Codice di procedura penale - art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità - Sez. 2, n. 32619 del 02/04/2014 (Pipino)
Principio secondo cui il giudice deve valutare i singoli elementi probatori unitariamente e non in modo parcellizzato, ordinandoli in una ricostruzione logica e armonica per raggiungere la verità processuale.
Massime di principio
- La Suprema Corte non riesamina liberamente le prove: è inammissibile la mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato in fatto dal giudice di merito, salvo vizi logici o di diritto evidenti.
- Dichiarazioni contraddittorie tra testi e imputato (es. telefonata rivendicata dall'imputato e negata dal testimone) possono costituire elemento probatorio rilevante se inserite in un contesto fattuale coerente e corroborate da altri riscontri.
- Per contestare efficacemente una valutazione di responsabilità basata su elementi indiziari è necessario indicare criticamente, in modo specifico e decisivo, quali elementi probatori sarebbero dirimenti e in che modo avrebbero modificato la ricostruzione; genericità e mancanza di concretezza rendono la censura inammissibile.
- Per metttere in dubbio l'integrità dei dati informatici (es. protocollazione) la perizia tecnica deve evidenziare con precisione le vulnerabilità e dimostrare in che modo queste avrebbero potuto alterare proprio gli elementi decisivi del caso; osservazioni generiche non prevalgono sulla correlazione logica degli altri indizi.
- Questioni organizzative o di ruolo interno (ad es. ruolo 'marginale' dell'imputato) non escludono la responsabilità se emergono atti o comportamenti concreti che lo collegano alla condotta contestata.
- In presenza di termini di prescrizione imminenti, esigenze di buon andamento e speditezza processuale possono giustificare il rifiuto di astensioni difensive e la prosecuzione dell'udienza.
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