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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34806/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione presentato nel solo interesse di DE FILIPPO, articolato in un unico motivo: vizio di motivazione e valutazione parziale e contraddittoria delle prove. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello, pur avendo rilevato anomalie e incongruenze nelle deposizioni (in particolare dei testi Ventura, Pugliese e Tunno) e rilevato carenze istruttorie e problemi di sicurezza informatica nel sistema di protocollazione comunale, ha comunque confermato la responsabilità per la formazione di una falsa istanza di proroga del permesso di costruire n. 331/2006 con falsa attestazione di numero di protocollo. La difesa sosteneva inoltre il ruolo marginale dell'imputato nell'ufficio tecnico e la possibilità che il timbro o il protocollo fossero stati usati da altri a sua insaputa.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo, nel complesso, infondato. Ha ritenuto che la valutazione della Corte d'appello fosse logicamente coerente: è stata valorizzata la dichiarazione dell'imputato di aver telefonato alla Ventura per ottenere un numero di protocollo (circostanza negata dalla Ventura), i riscontri sull'assenza di registrazione della richiesta e altri elementi circostanziali (anche relazioni professionali tra soggetti coinvolti) che, letti unitariamente, giustificano la ricostruzione di falsità e la riconducibilità della condotta al De Filippo. La Cassazione ha inoltre sancito la inammissibilità, laddove il motivo si traduce in mera richiesta di rinnovata valutazione delle prove; ha respinto le censure sulla perizia informatica per carenza di specificità. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Codice di autoregolamentazione delle astensioni - art. 4, lett. b)

    La dichiarazione difensiva di adesione all'astensione non è stata accolta: la Corte ha ritenuto che tale astensione non potesse essere osservata in presenza del prossimo decorso del termine di prescrizione.

  • Codice di autoregolamentazione delle astensioni - art. 4, comma 1, lett. a)

    Richiamato per negare l'effetto sospensivo dell'astensione quando vi siano termini processuali stringenti (qui la prescrizione vicina).

  • Disp. att. cod. proc. pen. art. 173

    Richiamato per i limiti di deduzione del motivo in cassazione (ricorso formulato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att.).

  • D.L. 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Norma utilizzata per la trasmissione delle conclusioni scritte del sostituto procuratore generale; la Procura ha depositato le proprie conclusioni scritte ai sensi della disposizione.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza di legittimità - Sez. 2, n. 32619 del 02/04/2014 (Pipino)

    Principio secondo cui il giudice deve valutare i singoli elementi probatori unitariamente e non in modo parcellizzato, ordinandoli in una ricostruzione logica e armonica per raggiungere la verità processuale.

Massime di principio

  • La Suprema Corte non riesamina liberamente le prove: è inammissibile la mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato in fatto dal giudice di merito, salvo vizi logici o di diritto evidenti.
  • Dichiarazioni contraddittorie tra testi e imputato (es. telefonata rivendicata dall'imputato e negata dal testimone) possono costituire elemento probatorio rilevante se inserite in un contesto fattuale coerente e corroborate da altri riscontri.
  • Per contestare efficacemente una valutazione di responsabilità basata su elementi indiziari è necessario indicare criticamente, in modo specifico e decisivo, quali elementi probatori sarebbero dirimenti e in che modo avrebbero modificato la ricostruzione; genericità e mancanza di concretezza rendono la censura inammissibile.
  • Per metttere in dubbio l'integrità dei dati informatici (es. protocollazione) la perizia tecnica deve evidenziare con precisione le vulnerabilità e dimostrare in che modo queste avrebbero potuto alterare proprio gli elementi decisivi del caso; osservazioni generiche non prevalgono sulla correlazione logica degli altri indizi.
  • Questioni organizzative o di ruolo interno (ad es. ruolo 'marginale' dell'imputato) non escludono la responsabilità se emergono atti o comportamenti concreti che lo collegano alla condotta contestata.
  • In presenza di termini di prescrizione imminenti, esigenze di buon andamento e speditezza processuale possono giustificare il rifiuto di astensioni difensive e la prosecuzione dell'udienza.

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