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Sentenza

Sentenza n. 741/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento di archiviazione della pratica S.U.A.P. n. 46/2025, adottato dall'Unione di Comuni Valmarecchia in data 8.08.2025; - nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorrer possa, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1734 del 16.10.2023; nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente ad indire la Conferenza dei Servizi finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso e a concludere positivamente il procedimento.

Giustizia amministrativa202501320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione della pratica SUAP relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata per un impianto fotovoltaico, motivato da grave carenza documentale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’archiviazione della pratica SUAP, chiedendo anche la convocazione della conferenza di servizi e la conclusione positiva del procedimento. Il progetto riguardava un impianto fotovoltaico a terra, di potenza pari a 1.743,30 kWp, che la ricorrente assumeva localizzato in area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2, d.lgs. n. 199/2021. L’Amministrazione aveva archiviato l’istanza cinque giorni dopo la presentazione, ritenendola priva della documentazione necessaria per la richiesta paesaggistica e della documentazione relativa alla disciplina forestale regionale concernente la trasformazione boschiva permanente. La ricorrente ha dedotto: mancata convocazione della conferenza di servizi; violazione delle norme sulla Procedura Abilitativa Semplificata e della legge n. 241/1990; mancato esercizio del soccorso istruttorio; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione del contraddittorio procedimentale, dei principi di proporzionalità, leale collaborazione e massima diffusione delle fonti rinnovabili; erroneità della richiesta di autorizzazione paesaggistica, assumendo che l’area non fosse sottoposta a tutela; inapplicabilità della disciplina forestale, sostenendo che l’area non fosse boscata; in subordine, illegittimità della deliberazione regionale richiamata per sproporzione degli oneri documentali. L’Unione ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso nella parte relativa alla deliberazione regionale, non notificata alla Regione Emilia-Romagna.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione preliminare nella parte riferita alla domanda principale, rilevando che l’annullamento della deliberazione regionale era stato richiesto solo in via subordinata. Nel merito ha accolto il ricorso limitatamente ai vizi di istruttoria, motivazione e contraddittorio procedimentale. L’archiviazione era stata adottata dopo soli cinque giorni dall’istanza, senza consentire alla società di chiarire o integrare la documentazione e senza confrontarsi specificamente con la Relazione Generale di 125 pagine allegata al progetto. La motivazione, fondata sul generico riferimento alla mancanza della documentazione paesaggistica e forestale, non spiegava perché fosse necessaria l’autorizzazione paesaggistica, quali elaborati mancassero né per quali ragioni l’intervento fosse assoggettato alla disciplina forestale. Poiché su entrambi i profili sussisteva un contrasto tra le parti, l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere ulteriori approfondimenti istruttori, coinvolgere la società e motivare in modo puntuale le proprie conclusioni. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento di archiviazione e imposto all’Unione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza, previa adeguata istruttoria e partecipazione dell’interessata, con motivazione più articolata. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    si comunica ai sensi e per effetti dell’art. 2 L. 241/1990

    Il riferimento all’art. 2 è stato utilizzato dall’Amministrazione per comunicare l’archiviazione, ma il provvedimento è stato annullato perché adottato senza adeguata istruttoria, motivazione e coinvolgimento procedimentale dell’istante.

  • artt. 1, 3, 6 l. 241/1990

    Sono richiamati con riguardo ai principi generali dell’azione amministrativa, al dovere di istruttoria e al soccorso istruttorio.

  • artt. 14 ss. l. 241/1990

    Sono richiamati in relazione alla conferenza di servizi per l’acquisizione degli atti di assenso necessari alla realizzazione dell’intervento.

  • art. 8 d.lgs. 190/2024

    È richiamato dalla ricorrente quale disciplina della Procedura Abilitativa Semplificata e dell’acquisizione degli atti di assenso; la sentenza accoglie il ricorso per i vizi istruttori e motivazionali senza definire nel dettaglio l’obbligo di convocazione della conferenza.

  • art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2, d.lgs. 199/2021

    È richiamato per la qualificazione dell’area come idonea alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico.

  • art. 22 d.lgs. 199/2021

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere l’applicazione di un procedimento autorizzatorio accelerato e il carattere obbligatorio non vincolante del parere paesaggistico nelle aree idonee; il TAR non decide definitivamente tale questione, accogliendo il ricorso per carenze istruttorie e motivazionali.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    È richiamato con riferimento all’eventuale necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica; il TAR ha rilevato che l’Amministrazione avrebbe dovuto chiarire se e perché tale autorizzazione fosse necessaria.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. 34/2018

    È richiamato dalla ricorrente per contestare che l’area interessata rientri nella nozione normativa di bosco.

  • art. 6 d.lgs. 28/2011

    È richiamato quale base normativa della precedente Procedura Abilitativa Semplificata, poi rinunciata dalla società.

Massime di principio

  • Un provvedimento di archiviazione di una Procedura Abilitativa Semplificata non può fondarsi su un generico riferimento alla grave carenza documentale, ma deve indicare puntualmente quali documenti manchino, per quali ragioni siano necessari e quale disciplina renda indispensabile la loro acquisizione.
  • Quando l’Amministrazione intende archiviare un’istanza per carenze documentali controverse e l’interessato ha prodotto una documentazione tecnica articolata, deve svolgere un’istruttoria effettiva, confrontarsi con gli elaborati depositati e consentire all’istante di chiarire o integrare la documentazione prima di adottare una determinazione negativa.
  • La contestazione sull’assoggettabilità di un progetto a tutela paesaggistica o forestale impone all’Amministrazione di verificare specificamente la sussistenza dei relativi presupposti e di motivare le ragioni per cui gli atti di assenso sarebbero necessari; non è sufficiente un richiamo indeterminato alla normativa di settore.
  • L’annullamento per difetto di istruttoria, motivazione e contraddittorio comporta la riedizione del potere amministrativo, previa adeguata istruttoria e coinvolgimento procedimentale dell’interessato, senza che il giudice sostituisca la propria valutazione a quella dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoConferenza di servizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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