Sentenza del 21/11/2019 n. 30362 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli eredi hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio emessa nel giudizio di ottemperanza, sostenendo la violazione dell'art. 70, comma 7, del D.Lgs. n. 546/1992. In particolare, hanno contestato che il giudice dell'ottemperanza non avesse accertato l'effettiva portata della precedente sentenza irrevocabile, che riconosceva il diritto di F.L. al rimborso dell'IRPEF versata in eccedenza sull'indennità di buonuscita, né avesse verificato concretamente se e in quale misura l'Amministrazione dovesse effettuare il rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli ammissibili e fondati. Ha stabilito che il giudizio di ottemperanza tributaria è ammissibile anche quando la sentenza da eseguire non quantifica esattamente il rimborso, poiché il giudice deve compiere tutti gli accertamenti necessari per determinare la portata concreta del comando giudiziale. La Commissione tributaria regionale si era invece limitata ad accettare una nota dell'Amministrazione, ritenendola apoditticamente incontestabile, senza verificare l'esatto contenuto della precedente sentenza e la correttezza della riliquidazione fiscale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 70, comma 7
Il giudice dell'ottemperanza deve attenersi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e può adottare i provvedimenti indispensabili per l'attuazione del giudicato.
La norma impone al giudice dell'ottemperanza di ricostruire e rendere effettivo il contenuto della decisione da eseguire, compiendo anche gli accertamenti necessari quando il comando non sia completamente determinato.
Legge n. 482/1985
È stata individuata dalla precedente decisione irrevocabile come la normativa applicabile per determinare la tassazione dell'indennità di buonuscita e, conseguentemente, l'eventuale rimborso dell'IRPEF versata in eccedenza.
Sentenza della Corte costituzionale n. 187/1986
È richiamata insieme alla legge n. 482/1985 quale fondamento dei criteri di tassazione dell'indennità di fine rapporto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria non è necessario che la sentenza originaria contenga una quantificazione precisa del credito: il giudice deve svolgere gli accertamenti indispensabili per determinare l'importo e rendere effettivo il comando giudiziale.
- L'Amministrazione finanziaria non può considerare definitivamente corretto il proprio ricalcolo mediante una semplice nota interna, soprattutto se il contribuente lo contesta; il giudice deve verificare autonomamente la conformità dell'operato amministrativo al giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza deve esaminare sia il dispositivo sia la motivazione della sentenza da eseguire, così da individuare l'esatto obbligo dell'Amministrazione.
- La mera affermazione dell'Ufficio circa l'assenza di somme da rimborsare non è sufficiente quando il giudicato ha riconosciuto, almeno in linea di principio, un diritto al rimborso: occorre una verifica concreta dei criteri fiscali applicati e dei calcoli effettuati.
- In caso di omessa verifica della portata effettiva del giudicato, la sentenza resa in ottemperanza può essere cassata con rinvio affinché il giudice, in diversa composizione, proceda ai necessari accertamenti.
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