Cassazione Civile, Ordinanza n. 02692/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di una somma di euro 183.027,95, originariamente versata da una compagnia assicurativa a titolo di imposta di registro su una sentenza del Tribunale di Lecce. Dopo il pagamento, la compagnia aveva ottenuto dalla coobbligata pro quota il rimborso del 50% dell'importo. In seguito alla definitiva declaratoria di nullità della sentenza tassata, la coobbligata aveva chiesto il rimborso dell'intero importo versato in regresso, e la compagnia ricorrente aveva poi sollecitato tale richiesta, ma l'Amministrazione aveva opposto diniego. In appello la CTR aveva ritenuto non provato il versamento "in via diretta o in regresso" e quindi tardiva e inefficace, ai fini interruttivi della decadenza ex art. 77 d.P.R. n. 131/1986, la richiesta di rimborso del 15 aprile 2008, mentre il successivo sollecito del 22 settembre 2009 era stato considerato oltre termine. Nel ricorso per cassazione la società ha proposto cinque motivi, ma nel testo non sono specificati analiticamente. Nelle more del giudizio di cassazione, tuttavia, la stessa sentenza impugnata è stata revocata dalla CTR con successiva decisione rescissoria, che ha sostituito la pronuncia originaria e ha comunque rigettato l'appello della contribuente; per tale ragione la ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione del ricorso principale.
La decisione
La Corte ha rilevato che la sentenza oggetto del ricorso per cassazione era stata successivamente revocata e sostituita da altra decisione della CTR, anch'essa impugnata in separato giudizio pendente. Poiché era venuto meno l'oggetto dell'impugnazione originaria, la Corte ha dichiarato sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, dando atto della cessazione della materia del contendere rispetto alla sentenza n. 185/22/2019. Ha inoltre compensato le spese del grado, ritenendo sopravvenuta la ragione di inammissibilità, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. n. 131/1986
richiamato dalla CTR quale termine di decadenza per la richiesta di rimborso dell'imposta di registro; la Corte di cassazione non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara l'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse
art. 398, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nella memoria per evidenziare la pendenza del ricorso per revocazione e la mancata sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato come base del deposito della memoria in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere, in ragione della sopravvenuta inammissibilità, il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata venga successivamente revocata e sostituita da una nuova decisione, l'impugnazione proposta contro la sentenza originaria può diventare priva di interesse e deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta mancanza dell'oggetto dell'impugnazione incide direttamente sulla proponibilità del ricorso per cassazione, indipendentemente dall'esame dei motivi dedotti nel merito.
- In presenza di una causa sopravvenuta di inammissibilità per difetto di interesse, la Corte può compensare le spese del giudizio e non applicare il raddoppio del contributo unificato.
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