Cassazione Penale, Sentenza n. 23981/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi: 1) censura della qualificazione del fatto come tentato omicidio anziché lesioni gravissime, con doglianza circa l'assenza dell'elemento psicologico dell'animus necandi, l'inidoneità dell'arma e la mancata sussistenza del pericolo di vita; 2) invocazione della scriminante della legittima difesa o, alternativamente, dell'eccesso colposo di legittima difesa, sulla base delle minacce ricevute dalla vittima nei confronti del figlio del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui gli elementi probatori (arma utilizzata, numero e prossimità dei colpi, direzione verso il volto, immagini video, dichiarazioni e referti medici) dimostravano l'idoneità dell'azione e la sussistenza del dolo diretto nel tentativo di omicidio. Ha escluso che la minore gravità dell'esito lesivo possa correggere la valutazione sull'intento omicida. Ha inoltre ritenuto inapplicabile la legittima difesa perché l'imputato aveva iniziato/accettato la sfida recandosi armato presso l'abitazione della vittima e poteva sottrarsi all'evento o chiedere l'intervento delle autorità. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato in combinazione con altre norme sul dolo e sulle fattispecie omicidiarie; la Corte lo utilizza nel quadro della valutazione del dolo e della partecipazione.
art. 575 cod. pen.
Usato come riferimento per delineare elementi della fattispecie omicida e per l'accertamento dell'animus necandi anche in caso di tentativo.
art. 582 cod. pen.
Riferimento alle lesioni personali come reati alternativi; la Corte valuta la derubricazione proposta alla luce degli elementi di prova.
art. 583 cod. pen.
Richiamato nel quadro delle lesioni personali aggravate; utilizzato come confronto rispetto alla qualificazione in tentato omicidio.
art. 585 cod. pen.
Citate le norme sulle aggravanti/contestazioni correlate alle lesioni; la Corte tiene conto degli elementi aggravanti e attenuanti nel giudizio complessivo.
art. 52 cod. pen.
Norma sulla legittima difesa: la Corte interpreta la norma nel senso che la scriminante è esclusa se l'agente ha innescato o accettato la sfida o una spedizione punitiva.
art. 55 cod. pen.
Richiamato nel contesto dell'applicabilità delle scriminanti e della valutazione delle condizioni di principio per la legittima difesa.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per definire i motivi di ricorso e la valutazione di inammissibilità per manifesta infondatezza. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi di tale articolo.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per la statuizione sulle spese di giudizio e per la condanna alla somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione manifestamente infondata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nei limiti della motivazione del ricorso per cassazione, relativo all'ambito di deduzione dei motivi e della motivazione richiesta.
Massime di principio
- Il tentativo di omicidio può essere provato anche in assenza di ammissioni dell'imputato mediante elementi indiziari che dimostrino la non equivoca potenzialità offensiva della condotta (arma, numero di colpi, vicinanza, direzione degli atti).
- L'entità finale delle lesioni non è decisiva per escludere il dolo omicida: l'idoneità dell'azione va valutata in concreto con prognosi postuma rispetto alla situazione che si presentava al momento dell'azione.
- La legittima difesa è esclusa se l'agente ha provocato, accettato o organizzato la situazione di conflitto (duello, spedizione punitiva) o aveva alternative ragionevoli per sottrarsi all'evento, compreso il ritiro o la richiesta di intervento delle forze dell'ordine.
- In cassazione il vizio di travisamento della prova è rilevante solo se l'errore evidenziato scompagina l'intero ragionamento probatorio rendendo illogica la motivazione, con i limiti del devolutum e della doppia conforme.
- Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne al pagamento delle spese e somme a favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
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