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Sentenza

Sentenza del 27/05/2021 n. 14873 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le società chiedevano il rimborso di maggiori imposte (IRAP e IRPEF) versate per gli anni 2004 e 2005 per errata qualificazione di alcune componenti reddituali; avevano rettificato la determinazione con dichiarazioni integrative (del 19/06/2007) e presentato istanze di rimborso in data 12/05/2009. L'Amministrazione non rispose e le società proposero ricorsi. In primo grado la CTP di Milano accolse le richieste; la CTR le rigettò ritenendo tardiva la presentazione delle dichiarazioni integrative e, perciò, inammissibile o priva di efficacia la richiesta di rimborso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso (R.G.N. 10666/2015) e ha accolto, invece, il terzo motivo dei ricorsi principali (R.G.N. 16791/2014), ritenendo che la CTR abbia erroneamente respinto il rimborso unicamente sulla base della tardiva presentazione della dichiarazione integrativa. La Cassazione ha richiamato le Sezioni Unite (sentenza n.13378/2016) che stabiliscono l'autonomia dell'istanza di rimborso ai sensi dell'art.38 DPR 602/1973, soggetta al termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini della dichiarazione integrativa (DPR 322/1998, art.2, comma 8-bis). Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per riesame nel merito; le spese relative al ricorso dichiarato inammissibile sono compensate; la Corte ha inoltre disposto profili relativi al contributo unificato ex DPR 115/2002 art.13.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, articolo 2, comma 8 bis

    Regola la dichiarazione integrativa per emendare errori/omissioni nella dichiarazione dei redditi entro i termini per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo; tuttavia la sua tardiva presentazione non impedisce automaticamente l'esame di un'istanza di rimborso ai sensi dell'art.38 DPR 602/1973.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 38

    Disciplina l'istanza di rimborso dei versamenti diretti: il diritto al rimborso si esercita entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento, e il rimborso è autonomo rispetto alle modalità e ai termini della dichiarazione integrativa.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43

    Stabilisce termini e condizioni per emendare dichiarazioni quando gli errori arrecano danno all'Amministrazione; le Sezioni Unite hanno distinto questi termini da quelli dell'istanza di rimborso ex art.38.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53

    Richiede che il ricorso in appello contenga i motivi specifici dell'impugnazione; nel processo tributario, se l'Amministrazione in appello si limita a riproporre le stesse argomentazioni già svolte in primo grado, l'onere di specificazione è considerato assolto, atteso il carattere pienamente devolutivo dell'appello.

  • Codice di Procedura Civile, articolo 112

    La censura per omessa pronuncia si applica alle questioni di merito (domande ed eccezioni di merito); l'omesso esame di questioni processuali non integra necessariamente omessa pronuncia.

  • Codice di Procedura Civile, articolo 360

    Elenca i motivi di cassazione (es. vizi di diritto, violazione di norme processuali); nella vicenda sono stati valutati vari motivi ex art.360 (n.3, n.4, n.5) con esiti differenziati.

  • Codice di Procedura Civile, articolo 395

    Regola la revocazione per errore di fatto; la CTR ha valutato che l'eventuale vizio fosse, invece, un errore di diritto o un error in procedendo, rimettibile in cassazione.

  • Codice di Procedura Civile, articolo 335

    Imposta l'obbligo di riunire ricorsi successivi; nella causa i ricorsi delle due società contro la stessa sentenza sono stati riuniti ai sensi dell'art.335.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 13378 del 2016

    Chiarisce che l'emendamento della dichiarazione (dichiarazione integrativa) e l'istanza di rimborso ex art.38 DPR 602/1973 sono istituti distinti; il rimborso ha termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento e può essere invocato indipendentemente dai termini della dichiarazione integrativa.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater

    articolo 13, comma 1 quater

    Regola il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in determinate ipotesi; la Corte ha richiamato la norma per l'eventuale applicazione ai ricorrenti il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • L'istanza di rimborso ai sensi dell'art.38 DPR 602/1973 è autonoma rispetto alla dichiarazione integrativa: la tardiva presentazione di quest'ultima non è di per sé sufficiente a escludere il diritto al rimborso.
  • Il termine di decadenza per il rimborso dei versamenti diretti è di 48 mesi dalla data del versamento; pertanto, per tutelarsi è necessario verificare e rispettare tale termine o instaurare il giudizio prima della sua scadenza.
  • In sede contenziosa il contribuente può sempre opporsi alla pretesa dell'Amministrazione allegando errori di fatto o di diritto nella dichiarazione, indipendentemente dalle modalità della dichiarazione integrativa.
  • Se l'Amministrazione in appello ripropone le stesse argomentazioni già svolte in primo grado, l'onere di specificare nuovi motivi ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. 546/1992 si considera assolto nel processo tributario.
  • L'omesso esame di eccezioni puramente processuali non costituisce automaticamente omessa pronuncia ai sensi dell'art.112 c.p.c.; le questioni processuali possono dar luogo a rimedi diversi dall'impugnazione per omessa pronuncia.
  • Se il giudice d'appello respinge una domanda solo per un vizio formale (es. dichiarazione integrativa tardiva), il cassazione può richiedere che il giudice di merito valuti il diritto sostanziale al rimborso, ossia l'effettiva sussistenza del credito.
  • Per evitare rischi, il contribuente dovrebbe: (a) valutare alternativamente sia la dichiarazione integrativa che l'istanza di rimborso ex art.38; (b) conservare documentazione probatoria del versamento e dell'errore; (c) tempestivamente proporre ricorso entro i termini di decadenza applicabili.

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