Sentenza n. 2747/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - annullamento del provvedimento emesso dal Consolato Generale d'Italia in Canton (RPC) in data 18.11.2024, prot. n. 1929/2024 ricevuto tramite l'agenzia VFS Global sempre in data 18.11.2024 con il quale si dispone il rigetto della domanda di rilascio di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato in favore del sig. -OMISSIS- Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’ 11\6\2025 : -anche del provvedimento di diniego del visto d'ingresso nel territorio italiano emesso dal Consolato Generale d'Italia in Shanghai in data 12.3.2025 prot. 252/2025 ricevuto dal ricorrente il 17.3.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dato atto della rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli articoli 35, comma 2, lettera c), e 84, comma 3, c.p.a. L'estinzione consegue alla rinuncia del ricorrente, non opposta dall'altra parte che avrebbe potuto avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese di lite sono state integralmente compensate in considerazione dell'andamento della vicenda processuale.
Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato, adottato dal Consolato Generale d'Italia in Canton e successivamente dal Consolato Generale d'Italia in Shanghai
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d'Italia in Canton il 18 novembre 2024 e, con motivi aggiunti, il successivo diniego adottato dal Consolato Generale d'Italia in Shanghai il 12 marzo 2025. Nel corso del giudizio ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Il Ministero resistente ha aderito alla rinuncia, senza opporsi alla definizione del processo.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, alle condizioni previste dall'art. 84 c.p.a., determina l'estinzione del processo.
art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.
Il ricorrente può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia; ove le altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio non si oppongano, il processo si estingue.
La rinuncia è processualmente efficace quando non vi sia opposizione delle parti interessate alla prosecuzione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso può essere formulata dal ricorrente in ogni stato e grado del giudizio; se le altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo deve essere dichiarato estinto.
- La dichiarazione di rinuncia e la correlativa adesione della parte resistente consentono al giudice amministrativo di definire il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 380/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 381/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 382/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 383/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 385/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →