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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29013/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza non consentissero di identificarlo come autore del reato. La Corte ha rilevato che la censura riproponeva sostanzialmente i motivi già dedotti in appello e già disattesi con motivazione specifica, limitandosi a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio e a contestare la ricostruzione dei giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non specifico, perché meramente reiterativo delle doglianze già esaminate in appello, e comunque inammissibile nella parte in cui mirava a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e della motivazione di merito, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    è richiamato implicitamente quale norma sulla denunciabilità dei vizi di motivazione e di violazione di legge nel ricorso per cassazione; la Corte ne applica i limiti, escludendo il sindacato di legittimità sulla mera rivalutazione del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    è la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    viene richiamata come precedente di legittimità per affermare che la Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito né compiere un controllo della motivazione mediante modelli alternativi di ragionamento esterni alla sentenza.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo è specifico solo se si confronta realmente con la motivazione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza una critica argomentata alla sentenza, integra un motivo apparente e conduce all'inammissibilità.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto la veste del vizio di motivazione, solleciti una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle risultanze processuali, poiché tale attività è riservata ai giudici di merito.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non può risolversi in un confronto tra la decisione impugnata e un diverso possibile percorso logico-argomentativo esterno alla sentenza, ma resta limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione nei limiti consentiti dalla legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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