Sentenza del 28/09/2020 n. 20427 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diniego parziale del rimborso di maggiori accise pagate in acconto dall'istante sul consumo di energia elettrica. L'Agenzia deduceva che la domanda di rimborso depositata il 12 febbraio 2010 fosse decaduta per il decorso del termine biennale previsto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995, decorrente dalla dichiarazione di consumo del 11 febbraio 2006. La questione centrale era se il credito derivante da acconti eccedenti maturasse e divenisse reclamabile dalla data della dichiarazione originaria o solo alla chiusura del rapporto tributario con la presentazione dell'ultima dichiarazione annuale che incorpora il conguaglio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato il principio secondo cui, nel regime delle accise sull'energia elettrica, le rate mensili di acconto costituiscono frazionamento di un unico debito e gli acconti versati in eccedenza si sommano al credito dell'anno successivo; il saldo creditorio si considera maturato al momento della presentazione della dichiarazione annuale che chiude il rapporto tributario. Nella fattispecie il credito oggetto di istanza era maturato con la dichiarazione di marzo 2008 che incorporava il conguaglio dalla dichiarazione 2006, per cui la domanda di rimborso del febbraio 2010 era tempestiva. La Corte ha altresì compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità fra le parti per le oscillazioni giurisprudenziali della materia.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 14, comma 2
Stabilisce il termine biennale di decadenza per la richiesta di rimborso dell'accisa indebitamente pagata; la Corte interpreta che tale termine decorra dalla data di presentazione dell'ultima dichiarazione che chiude il rapporto tributario, non da precedenti situazioni di credito non definitivamente conguagliate.
Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 26, comma 8
Prevede il versamento in acconto mensili e il conguaglio annuale; la Corte rileva che le rate mensili sono modalità di adempimento di un unico debito frazionato e non obbligazioni autonome che generano crediti reclamabili separatamente.
Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 56
Riferito nella motivazione in relazione alle regole di compensazione dei crediti d'accisa; la decisione ne trae supporto per escludere un limite temporale diverso rispetto a quanto previsto dall'art. 14 per la maturazione del saldo creditorio.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 19 e 21
Richiamati in relazione alla disciplina del processo tributario e dei motivi di impugnazione; non hanno mutato l'interpretazione sostanziale del termine di decadenza e della maturazione del credito.
Massime di principio
- Nel regime delle accise sull'energia elettrica, i versamenti in acconto mensili sono considerati frazionamento di un unico debito: non costituiscono debiti autonomi con autonomi termini di prescrizione o decadenza.
- Il diritto al rimborso (o alla detrazione) dell'accisa indebitamente pagata è soggetto al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14, comma 2, D.Lgs. 504/1995, il quale decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione che chiude il rapporto tributario e consolida il credito.
- Quando un credito d'imposta derivante da conguaglio si incorpora in una successiva dichiarazione, il saldo considerato 'maturato' è quello risultante dalla dichiarazione che chiude il rapporto, e non le posizioni intermedie anteriori.
- In situazioni di incertezza giurisprudenziale o oscillazioni interpretative su termini e compensazioni di accise, i giudici possono compensare le spese di lite tra le parti.
- Per valutare la tempestività di una richiesta di rimborso d'accisa è necessario determinare con precisione la data in cui il credito si è definitivamente consolidato nella dichiarazione annuale, non semplicemente la data di versamento o della dichiarazione preliminare.
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