Sentenza n. 1680/2026 - Roma, Sezione 5Q
Obbligo del MAECI- Consolato Generale d'Italia a Casablanca di ottemperare alla sentenza del s TAR Lazio n. 12732/2025 -pubblicata e notificata il 26/6/2025 nonché passata in giudicato il 25/9/2025 -a re-istruire l’istanza di visto d'ingresso in Italia per motivi di Lavoro subordinato dell’interessato, rilasciandogli il visto richiesto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 12732/2025, che aveva annullato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato e imposto la rinnovazione dell'istruttoria
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. deducendo l'inottemperanza del MAECI e del Consolato Generale d'Italia a Casablanca alla sentenza n. 12732/2025, pubblicata e notificata il 26 giugno 2025 e indicata come passata in giudicato il 25 settembre 2025. La sentenza aveva annullato il diniego del visto per lavoro subordinato per deficit istruttorio e motivazionale e per violazione del giusto procedimento, imponendo una nuova istruttoria in contraddittorio con l'interessato. Il ricorrente ha documentato che, nonostante i solleciti, il Consolato non aveva rinnovato l'istruttoria. Il MAECI ha eccepito l'impossibilità di procedere, richiamando la sospensione ex lege del nulla osta al lavoro già rilasciato dal competente Sportello unico per l'immigrazione, disposta in ragione dell'inclusione del Marocco tra gli Stati considerati ad elevato rischio di domande corredate da documentazione contraffatta o prive dei presupposti di legge.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza e ha ordinato al Consolato Generale d'Italia a Casablanca di eseguire la precedente sentenza entro 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia, compiendo immediatamente tutti gli adempimenti necessari e rinnovando l'istruttoria relativa al rilascio del visto per lavoro subordinato. Il Collegio ha ritenuto che il Consolato avrebbe dovuto dare esecuzione alla sentenza entro un termine ragionevole, sollecitando il competente Sportello unico per l'immigrazione a svolgere con la massima sollecitudine gli accertamenti sulla conferma del nulla osta. La sospensione del nulla osta e il decreto ministeriale richiamato dal MAECI non giustificavano l'inerzia procedimentale, né la mancata esecuzione risultava conforme a buona fede, anche perché la sentenza non era stata impugnata e il potenziale datore di lavoro aveva confermato l'interesse all'assunzione. Il TAR si è riservato, in caso di persistente condotta elusiva, di nominare un commissario ad acta. Ha inoltre preso atto dell'avvenuto pagamento delle spese del precedente giudizio e ha posto a carico del MAECI le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.
art. 3, comma 3, d.l. 145/2024
È richiamato quale base della disciplina relativa agli Stati caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o prive dei presupposti di legge.
Decreto MAECI 24/2/2025
È richiamato dal MAECI per sostenere la sospensione ex lege del nulla osta al lavoro relativo al Marocco; il TAR esclude che tale circostanza giustifichi l'inerzia nell'esecuzione del giudicato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'amministrazione soccombente deve dare esecuzione al giudicato amministrativo entro un termine ragionevole, anche quando la sentenza imponga la rinnovazione dell'istruttoria e non il rilascio automatico del bene della vita.
- L'esistenza di sopravvenienze normative o amministrative che incidano sul procedimento non esonera l'amministrazione dall'obbligo di eseguire il giudicato: essa deve compiere gli adempimenti istruttori necessari, anche sollecitando le altre amministrazioni competenti.
- L'inerzia dell'amministrazione successiva a una sentenza non impugnata, a fronte della persistente attualità dell'interesse sostanziale del privato, può integrare una condotta elusiva del giudicato e giustificare l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine prefissato.
- In caso di persistente mancata esecuzione o condotta elusiva dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può riservarsi la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione degli adempimenti dovuti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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