Ordinanza n. 3201/2026 - Napoli, Sezione 6
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato in riferimento di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per l’accertamento del corrispondente obbligo a provvedere mediante provvedimento espresso, con contestuale condanna al rilascio del suddetto permesso e con la disposizione di tutte le misure idonee ad assicurare l’attuazione della pronuncia di accoglimento, comprese l’assegnazione di un termine per provvedere e la nomina di un Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e successivo rilascio di un permesso ordinario
Esito
La controversia
Il ricorrente ha presentato il 15 dicembre 2023 domanda per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ed è stato convocato per il fotosegnalamento il 4 novembre 2024. Denunciando il mancato esaurimento del procedimento nonostante i solleciti e il decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso, la condanna al rilascio del titolo richiesto e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione ha sostenuto l'improcedibilità del ricorso, depositando una nota dalla quale risultava la definizione favorevole del procedimento. Il ricorrente ha contestato tale richiesta, evidenziando che gli era stato rilasciato non il permesso UE richiesto, ma un permesso ordinario con scadenza 8 maggio 2027. Ha quindi dedotto di non essere stato soddisfatto e di non poter conoscere né contestare le ragioni del mancato rilascio del titolo richiesto, poiché l'amministrazione non aveva formalizzato o esternato la relativa motivazione.
La decisione
Il TAR non ha definito né il rito né il merito e ha riservato ogni ulteriore determinazione, comprese quelle sulle spese. Ha rilevato che il rilascio di un permesso ordinario, anziché del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, potrebbe configurare un rigetto implicito dell'istanza originaria, un accoglimento parziale oppure una riqualificazione della domanda, ma che, allo stato, non sono conoscibili le ragioni dell'operato amministrativo. Tale situazione impedisce al ricorrente di tutelarsi efficacemente, anche perché il titolo ordinario rilasciato è formalmente favorevole e non esplicita il diniego del titolo richiesto. Per chiarire l'esito del procedimento e le motivazioni dell'amministrazione, il Collegio ha ordinato al Dirigente dell'Ufficio immigrazione della Questura di Napoli di depositare entro 20 giorni una relazione sui fatti e sull'esito del procedimento, nonché tutti gli atti e documenti relativi alla domanda. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 luglio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
termine di 90 giorni per la definizione del procedimento
Il termine è richiamato dal ricorrente quale termine decorso per la conclusione del procedimento relativo al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione, a fronte di una domanda per uno specifico titolo di soggiorno, rilascia un titolo diverso senza formalizzare le ragioni della mancata concessione di quello richiesto, il giudice può disporre un'istruttoria per verificare l'effettivo esito del procedimento e l'esistenza di atti o documenti che motivino la scelta amministrativa.
- Il rilascio di un titolo formalmente favorevole non determina necessariamente l'improcedibilità dell'azione avverso il silenzio se il titolo rilasciato è diverso da quello richiesto e il ricorrente contesta di essere stato soddisfatto.
- L'assenza di una motivazione esternata sulle ragioni per cui non è stato rilasciato il titolo richiesto può impedire al destinatario di individuare l'atto lesivo e di predisporre un'effettiva tutela giurisdizionale; in tale situazione il giudice può acquisire d'ufficio la documentazione del procedimento prima di decidere rito e merito.
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