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Sentenza

Sentenza n. 15/2026 - Aosta, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 596 del 10 dicembre 2024, adottato dal SUEL per il Comune di Ayas, con cui è stata disposta “la conclusione in senso negativo del procedimento unico e il diniego alla realizzazione di interventi edilizi” relativo alla “Domanda titolo abilitativo edilizio”, avente ad oggetto “Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso”, interessante gli immobili ubicati in AYAS (AO), Champoluc Route Ramey n. 105 (foglio n. 30 mappale n. 97 subalterno n. 3 del Catasto Fabbricati); - dell’annesso verbale della conferenza di servizi semplificata per l’esame delle osservazioni ai motivi ostativi (rif. fascicolo n. 16602/2024); - della determinazione del Comune di Ayas del 20 novembre 2024, registrata agli atti del SUEL al prot. n. 39411; - delle determinazioni del 13 marzo 2019 prot. n. 2848, del 18 giugno 2024 prot. n. 6028, del 15 ottobre 2024 prot. n. 9305 e del 19 novembre 2024 prot. n. 10294 del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio dell’Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente della Regione; - dell’autorizzazione con prescrizioni rilasciata dalla Soprintendenza regionale il 10 ottobre 2024 nell’ambito della suddetta conferenza di servizi, limitatamente alle prescrizioni imposte relativamente al manufatto temporaneo; - della nota di trasmissione della determinazione negativa della conferenza di servizi e comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda; - del verbale allegato della conferenza di servizi e dell’allegato parere positivo con prescrizioni della Soprintendenza del 22 agosto 2024, limitatamente alle prescrizioni imposte in relazione al manufatto temporaneo; - del parere della Soprintendenza del 10 ottobre 2024, positivo con prescrizioni, limitatamente alle prescrizioni imposte in relazione al manufatto temporaneo.

Giustizia amministrativa202500006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso da autorimessa/deposito a esercizio commerciale, adottato all'esito del procedimento unico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento conclusivo negativo del procedimento unico, il verbale della conferenza di servizi, gli atti comunali e regionali presupposti e i pareri della Soprintendenza, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Con il primo motivo ha contestato i rilievi comunali relativi alla mancata dimostrazione del rispetto del limite del 20 per cento previsto dalla disciplina regionale e all'assenza della dichiarazione sull'inesistenza di vincoli pertinenziali, nonché ulteriori profili indicati negli atti istruttori, tra cui l'illeggibilità del computo metrico, l'allacciamento all'acquedotto e la rimozione di un manufatto temporaneo. Con il secondo motivo ha censurato le valutazioni dell'amministrazione regionale in materia di rischio idrogeologico, sostenendo l'ammissibilità del cambio di destinazione d'uso in base al PRG e contestando l'effettiva sussistenza o rilevanza del rischio di frana e di inondazione. Con il terzo motivo ha contestato le prescrizioni apposte dalla Soprintendenza all'autorizzazione paesaggistica, in particolare quella relativa alla rimozione del manufatto temporaneo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo il secondo motivo, concernente la disciplina regionale delle aree a media pericolosità per rischio frane e inondazione. In tali aree vige un generale divieto di nuove costruzioni, di determinati interventi sugli edifici esistenti e dei mutamenti di destinazione d'uso, salvo deroghe da interpretare restrittivamente. Gli interventi derogatori sono ammissibili solo se riducono adeguatamente la vulnerabilità della struttura e, per il rischio di inondazione, se sono finalizzati all'ammodernamento e alla razionalizzazione delle attività in atto. Il passaggio da autorimessa, qualificata come superficie non residenziale accessoria, a esercizio commerciale, con trasformazione in superficie utile, determina invece un aumento concreto dell'intensità di utilizzazione dell'immobile, della presenza di persone e del valore esposto al rischio. Il cambio d'uso autonomo della pertinenza sarebbe inoltre elusivo del divieto di nuove costruzioni autonome, poiché consentirebbe di trasformare successivamente una struttura pertinenziale, ammessa in ragione della sua funzione servente, in un'attività indipendente. Il progetto non conteneva misure idonee a compensare l'aggravamento del rischio: la sostituzione delle chiusure con vetrate aumentava la vulnerabilità rispetto al rischio di inondazione e il previsto innalzamento di circa dieci centimetri del piano di calpestio non era stato dimostrato idoneo a ridurre significativamente o compensare tale rischio. La conformità dell'intervento al PRG è stata ritenuta necessaria ma non sufficiente, dovendo il progetto rispettare anche la disciplina sul rischio idrogeologico. È stata ritenuta irrilevante la valutazione concreta prospettata dal ricorrente circa la limitata probabilità degli eventi, poiché la verifica deve essere effettuata sulla base della classificazione di rischio risultante dalla pianificazione. Il primo motivo è stato assorbito, poiché il provvedimento era fondato su motivazioni plurime, autonome e indipendenti, e la legittimità di una sola di esse era sufficiente a sostenerlo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto l'intervento non avrebbe comunque potuto essere realizzato. Le spese sono state compensate per la novità di alcune questioni.

Norme richiamate

  • d.G.R. Valle d'Aosta n. 2939/2008

    non comportare un aumento della pericolosità o del rischio connesso; aggravare situazioni di dissesto in atto o potenziali; presentare un grado di vulnerabilità incompatibile con la funzione dell'opera

    La disciplina delle aree a media pericolosità idrogeologica impone un generale divieto di trasformazioni edilizie, ammettendo deroghe solo in modo restrittivo e a condizione che l'intervento non aggravi il rischio e riduca adeguatamente la vulnerabilità dell'edificio; il mutamento d'uso non può determinare un aumento della superficie utile esposta o dell'intensità di utilizzazione.

  • art. 73, comma 2, l.r. Valle d'Aosta n. 11/1998

    La disposizione è richiamata dalla disciplina regionale del rischio idrogeologico per individuare i mutamenti di destinazione d'uso soggetti al divieto o ammessi in via derogatoria.

  • d.G.R. Valle d'Aosta n. 378/2021

    È richiamata quale fonte del limite del 20 per cento relativo all'ampliamento, ma il relativo motivo è stato assorbito dal giudice.

Massime di principio

  • Nelle aree classificate a media pericolosità per rischio frane o inondazione, le deroghe al generale divieto di trasformazioni edilizie devono essere interpretate restrittivamente e l'intervento è ammissibile solo se non aumenta il rischio e riduce adeguatamente la vulnerabilità della struttura; per i mutamenti d'uso connessi al rischio di inondazione è inoltre necessario che siano finalizzati all'ammodernamento e alla razionalizzazione delle attività in atto.
  • La trasformazione di una superficie accessoria o pertinenziale in superficie utile destinata a un'attività commerciale autonoma, in un'area a rischio idrogeologico medio, è incompatibile con la disciplina di tutela quando determina una maggiore intensità di utilizzazione dell'immobile, una maggiore presenza di persone e un incremento dell'esposizione al rischio.
  • In un'area soggetta a rischio idrogeologico medio, non è ammesso il cambio di destinazione d'uso autonomo di una pertinenza che ne elimini il vincolo di accessorietà, poiché tale operazione consentirebbe di eludere il divieto di realizzare nuove costruzioni o attività autonome attraverso la previa realizzazione di una struttura pertinenziale.
  • La conformità dell'intervento alle previsioni del piano regolatore è necessaria ma non sufficiente per il rilascio del titolo edilizio: il progetto deve rispettare anche i vincoli e le condizioni derivanti dalla disciplina di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.
  • Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più motivazioni autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, è sufficiente la legittimità di una sola ragione giustificativa per sostenere l'atto; il giudice può quindi assorbire le censure rivolte contro gli altri motivi.
  • La verifica della compatibilità di un intervento con una classificazione di rischio idrogeologico deve essere compiuta sulla base del livello di rischio risultante dalla pianificazione, non sulla base di una diversa valutazione soggettiva della probabilità concreta dell'evento formulata caso per caso.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiVincoli urbanistici
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioAmbiente
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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