Sentenza n. 1821/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 2447/2025 emessa in data 26 maggio 2025 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione spontanea della sentenza n. 2447/2025 del Tribunale di Milano. Tale pronuncia aveva riconosciuto il suo diritto a beneficiare dell'importo di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, e aveva condannato il Ministero a provvedere in tal senso.
La decisione
Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso e prima della camera di consiglio, il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo al pagamento di quanto dovuto. Il TAR ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta. Poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio, il Collegio ha posto le spese a carico dell'Amministrazione resistente, liquidandole in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario, la cui esecuzione è stata richiesta nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella sentenza, viene meno l'interesse alla decisione di merito e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'esecuzione spontanea dell'amministrazione intervenuta soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza giustifica la condanna dell'amministrazione stessa al pagamento delle spese processuali, in quanto il ricorso si è reso necessario dalla precedente inerzia.
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