Sentenza del 13/04/2015 n. 2163 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRES - Amministratore di fatto - Accertamento qualifica - Possesso copia bilancio - Unicità probatoria - Insufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio aveva ritenuto che il professionista fosse amministratore di fatto sulla base del rinvenimento, presso il suo studio, di una copia del bilancio della società fallita con la bozza dei relativi allegati, nonché degli elementi richiamati nel processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e acquisiti nell’ambito di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta. Il professionista contestava che tali circostanze fossero sufficienti a dimostrare l’effettivo esercizio di funzioni gestorie.
La decisione
La pretesa dell’Amministrazione è stata ritenuta infondata. La sola disponibilità presso lo studio del professionista di una copia del bilancio, anche accompagnata dalla bozza degli allegati, non costituisce prova adeguata dell’esercizio di poteri amministrativi. Anche il PVC della Guardia di Finanza non conteneva elementi sufficienti per attribuire al professionista la qualifica di amministratore di fatto. È stata quindi esclusa la responsabilità fiscale fondata su tale qualifica.
Norme richiamate
Art. 2639 cod. civ., come modificato dal D.lgs. n. 61/2002
La qualifica di amministratore di fatto richiede l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici dell’amministratore, non essendo sufficiente lo svolgimento di attività meramente professionali, contabili o di consulenza.
Massime di principio
- La disponibilità di documenti societari presso lo studio di un consulente non dimostra, da sola, che il professionista eserciti poteri gestori o sia amministratore di fatto.
- Per attribuire la qualifica di amministratore di fatto occorre una pluralità di elementi concreti, concordanti e specifici, dai quali emerga l’effettivo esercizio continuativo e significativo di funzioni decisionali e rappresentative della società.
- Il richiamo a un PVC o ad atti acquisiti in un procedimento penale non sostituisce la necessità di indicare e valutare puntualmente gli elementi probatori posti a fondamento dell’accertamento.
- Le attività di consulenza, predisposizione o conservazione di bilanci e documentazione societaria possono essere compatibili con il ruolo di professionista esterno e non implicano automaticamente una partecipazione alla gestione.
- In caso di contestazione della qualifica di amministratore di fatto, l’Amministrazione deve provare non solo la conoscenza delle vicende societarie, ma anche l’esercizio concreto di poteri di amministrazione.
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