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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40419/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Macerata che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo su immobili, denaro, titoli azionari e terreni (valore > €500.000) acquisiti per successione. L'indagato era contestato per autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. I motivi di gravame includevano: 1) eccezione di inutilizzabilità degli atti per doppia/iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.); 2) violazione del principio di sussidiarietà del sequestro per equivalente (si sarebbe dovuto sequestrare prima le società); 3) errata qualificazione dell'indagato come amministratore di fatto; 4) carenza di motivazione sul periculum in mora (art. 321 c.p.p.); 5) possibile violazione del divieto di ne bis in idem per procedimenti penali e amministrativi concomitanti; 6) richiamo a norme sovranazionali (art. 1 Prot. 1 Cedu, art. 17 Carta UE) per ritenere valido il conferimento dei beni a società estera.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o generiche le censure: l'eccezione di inutilizzabilità era formulata in modo generico e la difesa non ha indicato gli atti specifici; il sequestro era limitato alle somme ritenute frutto di autoriciclaggio trasferite all'estero e non risultava sussidiarietà; la Cassazione non è sede per rivedere il merito indiziario né per sindacare vizi motivazionali che siano di merito; il pericolo di sottrazione delle risorse è stato ritenuto concreto alla luce del tentativo di trasferimento all'estero; non sussiste conflitto ne bis in idem tra procedimenti con presupposti diversi; infine non vi è violazione di norme sovranazionali: per gli immobili si applicano le regole di diritto interno (artt. 2644, 2657 c.c. e art. 51 L. 218/1995). Ricaduta pratica: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 322 bis cod. proc. pen.

    impugnazione ex art. 322 bis cod. proc. pen.

    norma che disciplina il ricorso contro provvedimenti del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame; utilizzata per censurare l'ordinanza del riesame

  • art. 321 cod. proc. pen.

    sequestro preventivo e periculum in mora

    autorizza il sequestro preventivo e richiede motivazione sul pericolo che la libera disponibilità dei beni possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato; Corte ha ritenuto adeguato il periculum per il tentativo di trasferimento

  • art. 125 cod. proc. pen.

    art. 125 comma tre cod. proc.pen. richiamato

    norma richiamata nella censura sovranazionale; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di violazione

  • art. 335 cod. proc. pen.

    iscrizioni sul registro degli indagati ex art. 335 cod. proc.pen.

    regola l'iscrizione della notizia di reato; la Corte ha ricordato che l'inutilizzabilità degli atti per decorrenza termini deve essere eccepita dalla difesa e non può essere ricostruita dalla Corte in mancanza di specifici riferimenti

  • artt. 405, 406, 407 cod. proc. pen.

    richiamati nei motivi di ricorso

    richiamati dalla difesa nella contestazione procedurale; la Corte non ha ritenuto provata la loro violazione

  • art. 240 cod. proc. pen.

    art. 240 cod. proc.pen. richiamato

    richiamato dalla difesa in relazione alla sussidiarietà del sequestro; la Corte non ha accolto l'eccezione

  • art. 322 ter cod. proc. pen.

    art. 322 ter cod. proc.pen. richiamato

    norma citata nella difesa relativa alle modalità dell'impugnazione; non ha modificato l'esito favorevole alla Procura

  • artt. 2644 e 2657 cod. civ.

    artt. 2644 e 2657 cod.civ. (forma scritta e trascrizione per trasferimento immobili)

    la Corte ha ricordato che il trasferimento di immobili richiede forma e trascrizione secondo il diritto interno, confermando l'irrilvanza di semplici dichiarazioni notarili non trascritte

  • art. 51 L. 218/1995

    stabilisce che per i beni immobili si applicano le regole dello Stato in cui i beni si trovano; Corte ha ritenuto applicabile il diritto italiano agli immobili situati in Italia

  • art. 1 Protocollo 1 CEDU

    invocato dal ricorrente per tutelare la proprietà; la Corte ha ritenuto che non ricorra violazione in considerazione delle norme interne sulla trascrizione e trasferimento

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamata dal ricorrente insieme alla CEDU; la Corte non ha ritenuto fondata la violazione di diritti sovranazionali nel caso concreto

Massime di principio

  • L'eccezione di inutilizzabilità degli atti per decorso dei termini delle indagini preliminari deve essere formulata in modo specifico dalla difesa, indicando gli atti concreti ritenuti inutilizzabili e la corrispondente iscrizione originaria; la mancata specificazione rende la censura generica e inammissibile.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche su beni riconducibili a un indagato 'estraneo' alle condotte principali se emergono elementi che collegano quei beni al reato (es. trasferimenti all'estero verso società fittizie). La sussidiarietà rispetto al sequestro nei confronti dell'ente non è automatica: va valutata la concreta riconducibilità dei beni al reato.
  • Contro le misure cautelari reali la Cassazione esercita sindacato di diritto; non è sede per rivedere il compendio indiziario o la valutazione di merito, salvo profili di violazione di legge.
  • Per qualificare una persona come amministratore di fatto è necessaria prova di attività gestionale significativa, continuativa e non occasionale; tale onere probatorio spetta a chi contesta la qualifica.
  • Sull'esistenza del periculum in mora il giudice deve motivare le ragioni della necessità del vincolo (es. concreto rischio di sottrazione o dissipazione). Tuttavia, tentativi concreti di trasferimento all'estero costituiscono elemento decisivo a favore dell'applicazione del sequestro.
  • La pendenza simultanea di procedimenti penali e amministrativi non configura di per sé una violazione del divieto di ne bis in idem quando i presupposti giuridici e le condotte contestate sono differenti.
  • Per i trasferimenti di beni immobili prevalgono le norme di diritto del luogo in cui gli immobili si trovano; la forma e la trascrizione richieste dal codice civile sono determinanti per l'efficacia del trasferimento.
  • In sede di impugnazione, la difesa deve curare l'auto-sufficienza del ricorso delineando con precisione i profili di illegittimità contestati, altrimenti la censura è dichiarata generica e respinta.

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