Cassazione Civile, Ordinanza n. 12585/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agenzia riscossione)
La controversia
La controversia origina da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata via PEC da un agente della riscossione per il recupero di somme asseritamente dovute in forza di ventitré cartelle di pagamento. Il contribuente impugnava l’atto deducendo vizi formali e di notifica della comunicazione e delle cartelle presupposte, l’omessa notificazione di alcune cartelle, l’inesistenza di ruoli o titoli esecutivi, l’illegittimità di sanzioni, nonché prescrizione e/o decadenza dei crediti iscritti a ruolo; in seguito deduceva anche di avere presentato istanza di sospensione della riscossione ai sensi dell’art. 1, comma 537, L. n. 228/2012, rimasta senza riscontro, con asserito annullamento di diritto delle partite. In primo grado il ricorso veniva accolto solo in parte. In appello il contribuente insisteva soprattutto sul perfezionamento del silenzio-assenso e sull’annullamento ex lege per il decorso del termine di 220 giorni. La CTR accoglieva l’appello ritenendo non condivisibile l’inammissibilità rilevata dal primo giudice e considerando operante l’annullamento automatico. L’Agenzia ricorreva per cassazione denunciando la violazione dell’art. 1, commi 537-542, L. n. 228/2012, sostenendo che l’annullamento di diritto opera solo entro il perimetro tipizzato della procedura e non può essere invocato per paralizzare crediti ancora sub iudice; il contribuente resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Ha affermato che il decorso del termine di 220 giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione non determina automaticamente l’annullamento delle partite se non sono verificati i presupposti tassativi del comma 538 e se il credito è ancora sub iudice o comunque soggetto a sospensione giudiziale/amministrativa. Poiché la CTR aveva fatto discendere l’eliminazione delle partite dal solo decorso del termine, senza accertare se i motivi dell’istanza rientrassero nelle ipotesi tipizzate né se la pretesa fosse ancora oggetto di contestazione giudiziale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
richiamato come base dell’atto di riscossione impugnato, ma non oggetto del decisum nel merito
art. 1, commi 537-542, L. n. 228 del 2012
procedura di sospensione della riscossione e annullamento di diritto delle partite di ruolo
ha carattere tipizzato e opera solo nei casi tassativi previsti; il decorso del termine di 220 giorni non produce un automatismo generalizzato fuori dai presupposti di legge
art. 1, comma 538, L. n. 228 del 2012
dichiarazione del debitore e cause tipizzate di sospensione/inesigibilità
l’istanza deve fondarsi su una delle ipotesi tassative previste (es. prescrizione, decadenza, sgravio, sospensioni, pagamento, ecc.)
art. 1, comma 540, L. n. 228 del 2012
decorso di 220 giorni senza riscontro dell’ente creditore
l’annullamento di diritto delle partite opera solo se la dichiarazione rientra nel perimetro del comma 538 e non quando il credito è sub iudice o sottoposto a sospensione
art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015
modifiche alla disciplina della sospensione della riscossione
ha inciso sul testo del comma 540, nel senso recepito dalla Corte per delimitare l’effetto dell’annullamento automatico
art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992
termine per impugnare gli atti del processo tributario
richiamato dall’Agente della riscossione per eccepire la tardività delle doglianze sulle cartelle
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
costituisce il parametro del motivo di ricorso accolto
Massime di principio
- In tema di riscossione, la procedura di sospensione prevista dalla L. n. 228/2012 è un rimedio tipizzato: il debitore può ottenere l’annullamento di diritto solo se l’istanza si fonda su una delle cause tassative previste dalla legge.
- Il mero decorso di 220 giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione non basta, da solo, a determinare l’eliminazione del ruolo se non sono verificati i presupposti legali dell’istanza e se il credito resta ancora contestato in giudizio.
- L’annullamento automatico delle partite di ruolo non può essere utilizzato per paralizzare crediti ancora sub iudice o comunque già oggetto di sospensione giudiziale/amministrativa.
- Il giudice del merito deve accertare in concreto sia la riconducibilità dei motivi dell’istanza alle ipotesi tipiche di legge sia l’eventuale pendenza o sospensione del credito, prima di ritenere operante il silenzio-assenso.
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