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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12585/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agenzia riscossione)

La controversia

La controversia origina da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata via PEC da un agente della riscossione per il recupero di somme asseritamente dovute in forza di ventitré cartelle di pagamento. Il contribuente impugnava l’atto deducendo vizi formali e di notifica della comunicazione e delle cartelle presupposte, l’omessa notificazione di alcune cartelle, l’inesistenza di ruoli o titoli esecutivi, l’illegittimità di sanzioni, nonché prescrizione e/o decadenza dei crediti iscritti a ruolo; in seguito deduceva anche di avere presentato istanza di sospensione della riscossione ai sensi dell’art. 1, comma 537, L. n. 228/2012, rimasta senza riscontro, con asserito annullamento di diritto delle partite. In primo grado il ricorso veniva accolto solo in parte. In appello il contribuente insisteva soprattutto sul perfezionamento del silenzio-assenso e sull’annullamento ex lege per il decorso del termine di 220 giorni. La CTR accoglieva l’appello ritenendo non condivisibile l’inammissibilità rilevata dal primo giudice e considerando operante l’annullamento automatico. L’Agenzia ricorreva per cassazione denunciando la violazione dell’art. 1, commi 537-542, L. n. 228/2012, sostenendo che l’annullamento di diritto opera solo entro il perimetro tipizzato della procedura e non può essere invocato per paralizzare crediti ancora sub iudice; il contribuente resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Ha affermato che il decorso del termine di 220 giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione non determina automaticamente l’annullamento delle partite se non sono verificati i presupposti tassativi del comma 538 e se il credito è ancora sub iudice o comunque soggetto a sospensione giudiziale/amministrativa. Poiché la CTR aveva fatto discendere l’eliminazione delle partite dal solo decorso del termine, senza accertare se i motivi dell’istanza rientrassero nelle ipotesi tipizzate né se la pretesa fosse ancora oggetto di contestazione giudiziale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

    richiamato come base dell’atto di riscossione impugnato, ma non oggetto del decisum nel merito

  • art. 1, commi 537-542, L. n. 228 del 2012

    procedura di sospensione della riscossione e annullamento di diritto delle partite di ruolo

    ha carattere tipizzato e opera solo nei casi tassativi previsti; il decorso del termine di 220 giorni non produce un automatismo generalizzato fuori dai presupposti di legge

  • art. 1, comma 538, L. n. 228 del 2012

    dichiarazione del debitore e cause tipizzate di sospensione/inesigibilità

    l’istanza deve fondarsi su una delle ipotesi tassative previste (es. prescrizione, decadenza, sgravio, sospensioni, pagamento, ecc.)

  • art. 1, comma 540, L. n. 228 del 2012

    decorso di 220 giorni senza riscontro dell’ente creditore

    l’annullamento di diritto delle partite opera solo se la dichiarazione rientra nel perimetro del comma 538 e non quando il credito è sub iudice o sottoposto a sospensione

  • art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015

    modifiche alla disciplina della sospensione della riscossione

    ha inciso sul testo del comma 540, nel senso recepito dalla Corte per delimitare l’effetto dell’annullamento automatico

  • art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992

    termine per impugnare gli atti del processo tributario

    richiamato dall’Agente della riscossione per eccepire la tardività delle doglianze sulle cartelle

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    costituisce il parametro del motivo di ricorso accolto

Massime di principio

  • In tema di riscossione, la procedura di sospensione prevista dalla L. n. 228/2012 è un rimedio tipizzato: il debitore può ottenere l’annullamento di diritto solo se l’istanza si fonda su una delle cause tassative previste dalla legge.
  • Il mero decorso di 220 giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione non basta, da solo, a determinare l’eliminazione del ruolo se non sono verificati i presupposti legali dell’istanza e se il credito resta ancora contestato in giudizio.
  • L’annullamento automatico delle partite di ruolo non può essere utilizzato per paralizzare crediti ancora sub iudice o comunque già oggetto di sospensione giudiziale/amministrativa.
  • Il giudice del merito deve accertare in concreto sia la riconducibilità dei motivi dell’istanza alle ipotesi tipiche di legge sia l’eventuale pendenza o sospensione del credito, prima di ritenere operante il silenzio-assenso.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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