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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32897/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 115.498 in relazione al delitto di cui all'art. 640-bis c.p. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: 1) motivazione insufficiente sul fumus del reato, sostenendo che non erano state fornite prove di documentazione falsa e che la disponibilita' dei terreni era reale nonostante formali cessioni e aggiornamenti catastali mancanti; 2) mancata e carente motivazione sul periculum in mora, non avendo il Tribunale valutato elementi patrimoniali difensivi che escluderebbero il rischio di dispersione del patrimonio; 3) omissione della valutazione della perizia tecnica difensiva che ricalcolava il profitto illecito in euro 45.757 e dunque avrebbe ridotto la misura del sequestro.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendo che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato il fumus richiamando la presentazione di domande di contributo relative a terreni di cui non risultava proprietario e altri elementi (compresa condanna al rilascio forzoso). Ha invece accolto il secondo motivo: richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite (cd. Ellade), ha ritenuto necessaria una motivazione concisa e specifica sul periculum in mora e ha censurato la motivazione del Tribunale come puramente tautologica; perciò ha annullato l'ordinanza limitatamente alla valutazione del periculum in mora e ha rinviato al Tribunale di Matera per nuovo giudizio su quel punto ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito (riguarda accertamenti di merito). In pratica l'ordinanza è stata confermata nel resto e annullata solo quanto alla motivazione del periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    Norma che punisce la truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche; nella decisione è il tipo di reato contestato e il fumus è stato valutato con riferimento alla presentazione di domande per contributi su terreni non di proprietà.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la giurisprudenza richiede la motivazione anche del "periculum in mora" quando si anticipa l'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.

  • art. 240 cod. pen.

    Disciplina la confisca per equivalente; il sequestro è finalizzato alla confisca di somme ritenute profitto del reato.

  • Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Precisazione giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione concisa anche del periculum in mora da rapportare alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo; è parametro applicato dalla Corte nel censurare la motivazione del riesame.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nella sintesi dei motivi in cassazione (schema di esposizione riassuntiva dei motivi).

  • art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    Stabilisce la competenza e le modalità di riesame dopo annullamento parziale: la Corte ha rinviato al Tribunale di Matera per nuovo giudizio sul periculum in mora ai sensi di questa norma.

Massime di principio

  • Il requisito del fumus rei nei sequestri per confisca legata a erogazioni pubbliche può essere adeguatamente motivato mostrando la presentazione di domande per contributi aventi ad oggetto beni per i quali non sussisteva idoneo titolo di possesso.
  • La sola consistenza patrimoniale dell'indagato non è automaticamente elemento sufficiente a giustificare il sequestro preventivo: il giudice deve motivare specificamente il "periculum in mora", spiegando perché è necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo nonostante eventuali beni patrimoniali.
  • L'attività professionale dell'indagato non costituisce di per sé indice rilevante di rischio di dispersione del patrimonio; servono elementi concreti che colleghino la professionalità al rischio di sottrazione dei beni.
  • I calcoli relativi all'ammontare del profitto illecito e le questioni di merito sollevate con perizie tecniche sono in gran parte riverificabili in sede di merito o in successive istanze di riesame; la Cassazione valuta principalmente profili di legittimità e motivazione.
  • In caso di motivazione tautologica o generica sul periculum in mora la decisione può essere annullata soltanto in quella parte e il giudice di merito sarà chiamato a fornire una valutazione articolata e riferita a specifici rischi concreti.

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