Cassazione Civile, Ordinanza n. 34828/2021 del 17/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Nel giudizio di legittimità una parte ha proposto ricorso avverso la sentenza della corte d'appello, ma la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio un vizio processuale decisivo: pur essendo stata la sentenza impugnata notificata al difensore tramite PEC, il ricorrente non ha depositato, entro il termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione e, in particolare, il messaggio PEC con le ricevute e l'attestazione di conformità. Il ricorrente aveva invece depositato solo la copia della sentenza di appello. La Corte ha inoltre escluso che potesse operare un diverso orientamento, richiamando la giurisprudenza sulle notifiche telematiche e osservando che, nel caso concreto, non risultava comunque rispettato il termine breve per l'impugnazione, essendo il ricorso notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, pur considerata la sospensione feriale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., poiché non era stata depositata la documentazione necessaria a comprovare la notificazione telematica della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che il ricorso non era tempestivo rispetto al termine breve di impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
comma 2, n. 2; primo comma
La produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione è onere necessario e perentorio ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione; il deposito integrativo è ammesso solo entro il termine di cui al primo comma.
art. 325 c.p.c.
Il termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza e serve a verificare la tempestività del ricorso.
art. 372 c.p.c.
È richiamato per ammettere, in via estensiva, il deposito successivo di documenti mancanti, purché entro il termine perentorio dell'art. 369 c.p.c.
art. 3-bis, comma 5, L. n. 53 del 1994
La relata di notificazione telematica deve essere redatta dal mittente e, per il deposito cartaceo, occorre l'attestazione di conformità del difensore destinatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o improcedibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata via PEC, il ricorrente deve depositare entro il termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c. sia la copia autentica della sentenza sia la documentazione della notificazione telematica, comprensiva del messaggio PEC e delle ricevute, con attestazione di conformità ove richiesta.
- La mancanza della relata di notificazione e degli allegati telematici non è un vizio sanabile oltre il termine perentorio di deposito, perché la procedibilità del ricorso è verificata prima e indipendentemente dall'ammissibilità.
- La tempestiva notificazione del ricorso non sana la mancata produzione della documentazione prescritta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; la procedibilità richiede il completo assolvimento dell'onere documentale.
- L'integrazione documentale è possibile solo se effettuata nei limiti temporali consentiti dal sistema processuale e comunque entro il termine perentorio stabilito per il deposito del ricorso.
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