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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34866/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una caduta avvenuta su una strada comunale, che avrebbe provocato lesioni alla gamba sinistra della danneggiata. La stessa ha agito contro il Comune deducendo la presenza di una buca nel manto stradale nella quale avrebbe introdotto il piede sinistro, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo in parte, ravvisando un concorso di colpa del 50% della danneggiata e condannando il Comune al risarcimento nella corrispondente misura, con manleva dell'assicuratrice chiamata in causa. In appello il Comune ha impugnato la decisione; la danneggiata ha proposto appello incidentale per ottenere l'affermazione della esclusiva responsabilità dell'ente. La Corte d'appello ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado per mancata discussione orale richiesta dal Comune, ha deciso nuovamente il merito e ha rigettato integralmente la domanda risarcitoria, ponendo le spese di entrambi i gradi a carico dell'attrice. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: (1) violazione degli artt. 161, 190 e 281-quinquies c.p.c. per avere la Corte d'appello dichiarato la nullità della sentenza di primo grado senza che fosse allegato o provato alcun pregiudizio derivante dalla mancata discussione orale; (2) violazione degli artt. 183, comma 6, e 115 c.p.c. per avere il giudice di appello valorizzato fatti secondari tardivamente allegati dal Comune con memoria istruttoria e per non avere adeguatamente considerato la dedotta non contestazione dei fatti posti a fondamento dell'azione; (3) violazione degli artt. 1227, 2043 e 2051 c.c. per la ritenuta insussistenza del nesso causale tra la buca e la caduta; (4) nullità della sentenza per travisamento dei fatti e delle prove, con censura rivolta alla valutazione delle testimonianze e alla ricostruzione del fatto storico della caduta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, osservando che, anche se accolto, non avrebbe inciso sul potere della Corte d'appello di procedere a un autonomo riesame del merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che i fatti secondari contrari alla ricostruzione attorea possono essere dedotti anche con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e che, nel caso concreto, la contestazione del Comune era stata considerata sufficientemente specifica; inoltre, una volta che il giudice abbia ritenuto contestato un fatto e abbia istruito la relativa prova, è inammissibile la successiva deduzione della pregressa non contestazione. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché miravano, sotto la formale veste della violazione di legge o della nullità, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività riservata al giudice di merito; la Corte ha ribadito che in cassazione è consentito solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale della motivazione, mentre la scelta tra le prove e la valutazione della loro attendibilità spettano al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune; nulla è stato disposto nei confronti dell'assicuratrice, rimasta intimata e non costituita. È stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sulla nullità della sentenza di primo grado; la Corte ne esclude la violazione rilevando il difetto di interesse al motivo.

  • art. 190 c.p.c.

    Evocato nel primo motivo in relazione alla discussione e alla regolarità del contraddittorio nella fase decisoria; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 281 quinquies c.p.c.

    Richiamato a sostegno della doglianza sulla mancata discussione orale; la Corte afferma che, nel caso, ciò non incideva sulla decisione di merito della Corte d'appello.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Le allegazioni di fatti secondari contrari alla ricostruzione dei fatti principali possono essere svolte anche nella memoria istruttoria prevista da tale disposizione; tali allegazioni non sono soggette alle preclusioni dei fatti principali.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione della mancata specifica contestazione; la Corte nega il vizio e valorizza l'accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 2043 e 2051 c.c. per contestare il nesso causale e il concorso di colpa, ma le censure sono state dichiarate inammissibili perché dirette a una rivalutazione del fatto.

  • art. 2043 c.c.

    Evocato quale base della pretesa risarcitoria; la Corte non entra nel merito della responsabilità, poiché le censure sono inammissibili o infondate sul piano processuale e probatorio.

  • art. 2051 c.c.

    Evocato in relazione alla responsabilità da cosa in custodia della strada; la Corte non modifica l'accertamento di merito sulla mancanza di prova del nesso causale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio sotto forma di violazione di legge, quando la censura mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di nullità per travisamento dei fatti e delle prove è stata ritenuta, in sostanza, una richiesta di nuovo esame del merito e quindi inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La deduzione di fatti secondari contrastanti con la ricostruzione dei fatti principali può essere svolta anche nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., perché tali allegazioni non seguono le medesime preclusioni previste per i fatti principali.
  • Quando il giudice di merito ritiene un fatto specificamente contestato e ammette istruzione probatoria su di esso, la parte non può successivamente lamentare la pregressa non contestazione di quel fatto.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di nullità in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti: il controllo della Cassazione resta limitato alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-formale della motivazione.
  • La scelta del giudice di merito tra prove contrapposte e la valutazione dell'attendibilità dei testimoni sono apprezzamenti di fatto insindacabili in cassazione, salvo specifici vizi di legge o motivazionali nei limiti consentiti.
  • La declaratoria di nullità della sentenza di primo grado non è utilmente censurabile se la decisione d'appello ha comunque proceduto a una piena e autonoma rivalutazione del merito, poiché il motivo difetta di interesse concreto all'annullamento.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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