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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03487/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce da un incendio occorso nello stabilimento della società assicurata nella notte tra il 4 e il 5 settembre 2014. La società chiese l'indennizzo alla compagnia assicuratrice; venne attivata una perizia contrattuale e il collegio peritale, a maggioranza, liquidò un importo inferiore a quello preteso dall'assicurata. La compagnia convenne poi in giudizio per far accertare il carattere vincolante della perizia contrattuale e, in subordine, per far dichiarare l'inadempimento dell'assicurata, sostenendo che la clausola di sottoassicurazione/scoperto fosse operante e che quindi l'indennizzo dovesse essere ridotto. La società assicurata resistette e propose domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento dell'indennizzo integrale. La Corte d'appello ha ritenuto non vincolante la perizia nella parte in cui aveva applicato lo scoperto, affermando che la clausola di polizza non comportasse sottoassicurazione in base al testo contrattuale, e ha condannato la compagnia al pagamento dell'ulteriore somma di euro 1.336.835,11 oltre interessi. In Cassazione la compagnia ha dedotto: 1) violazione delle regole sulla perizia contrattuale e sui limiti del mandato peritale, sostenendo che i periti potevano solo stimare il danno e non interpretare la clausola di sottoassicurazione; 2) omessa pronuncia sul giudicato interno che avrebbe formato sull'efficacia vincolante della perizia; 3) motivazione apparente sulla quantificazione dello scoperto; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo ai ricavi delle vendite e prestazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la Corte d'appello aveva correttamente interpretato il contratto di assicurazione e la perizia contrattuale, attribuendo ai periti il solo compito di stimare e liquidare il danno, senza potere di interpretare clausole contrattuali o risolvere questioni di diritto come l'operatività dello scoperto/sottoassicurazione. Ha inoltre escluso che la mancata espressa pronuncia sul giudicato interno determinasse nullità, perché la questione era comunque superata dall'esatta soluzione giuridica data. I terzo e quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili, perché non individuavano un preciso fatto storico omesso, ma miravano a contestare in blocco la consulenza tecnica d'ufficio e non rispettavano i limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, qui invocato per contestare i limiti della perizia contrattuale e l'interpretazione della polizza.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre omessa pronuncia e motivazione apparente; la Corte ha escluso la nullità perché la questione era comunque correttamente risolta sul piano giuridico.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Consente il sindacato solo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non permette di censurare la valutazione complessiva della consulenza tecnica o di contestarne integralmente le risultanze.

  • art. 1907 c.c.

    Richiamato come norma sulla sottoassicurazione/scoperto, ma la Corte ha ritenuto che la sua operatività dovesse essere esclusa sulla base dell'interpretazione della polizza nel caso concreto.

  • artt. 185 bis e 186 ter c.p.c.

    Sono citati in relazione all'ordinanza di condanna pronunciata dal tribunale in primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato per giustificare i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo nella correzione della motivazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Interpretato in senso costituzionalmente orientato come base del potere della Corte di correggere la motivazione quando la decisione sia comunque giuridicamente esatta e non servano ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nella perizia contrattuale i periti possono essere investiti soltanto della determinazione quantitativa del danno; l'interpretazione delle clausole di polizza e la soluzione di questioni di diritto restano riservate alle parti e, in caso di contrasto, al giudice.
  • La clausola che disciplina scoperto o sottoassicurazione non può essere applicata dai periti se ciò richiede un'attività interpretativa del contratto estranea al mandato conferito.
  • L'eventuale omessa pronuncia su una questione di diritto non determina cassazione se la decisione impugnata ha comunque raggiunto il risultato giuridico corretto e la Corte di cassazione può correggere la motivazione senza necessità di rinvio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico preciso, decisivo e discusso; non è ammissibile per censurare in modo globale una consulenza tecnica d'ufficio o per sollecitare una nuova valutazione del merito.
  • Per contestare la motivazione sulla base di consulenze tecniche occorre indicare specificamente il fatto storico trascurato e il momento processuale in cui la censura è stata dedotta; altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniAssicurazione
RamiAssicurazioniProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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