Cassazione Penale, Sentenza n. 3509/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma dell'appello deducendo un unico motivo: carenza, inesistenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in abbreviato dal Tribunale di Reggio Emilia (4 mesi di reclusione e 120 euro di multa, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva).
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Dalla documentazione è risultato che la persona offesa, Confetti Roberto, ha rimesso la querela il 23 aprile 2023 presso la Stazione dei Carabinieri di Castelnovo né Monti e il verbale di accettazione della remissione ha stabilito che le spese del procedimento siano a carico del querelato (Branchetti). Poiché non emergono elementi riportati nella decisione impugnata idonei a provare l'innocenza dell'imputato o l'incontrovertibile insussistenza del fatto, la Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio e ha posto le spese a carico del querelato.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Si indica la norma che disciplina il reato per il quale Branchetti è stato condannato; nella decisione rileva che si tratta di un reato procedibile a querela della persona offesa.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
La remissione di querela, accettata, estingue il reato e consente di annullare la sentenza impugnata; l'articolo è richiamato per giustificare la ripartizione delle spese processuali a carico del querelato come indicato nel verbale di accettazione.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela della persona offesa e la querela viene validamente rimessa e accettata, il reato si estingue e la condanna deve essere annullata; non è necessario il rinvio quando l'estinzione è intervenuta.
- La remissione di querela deve risultare da atto formale e documentato (es. verbale presso la Stazione dei Carabinieri) e la sua accettazione può contenere disposizioni sulle spese processuali.
- Se, dopo la condanna in grado d'appello, interviene la remissione di querela, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato, salvo che emergano elementi che dimostrino l'innocenza o l'insussistenza del fatto e rendano necessario un accertamento di merito diverso.
- L'assegnazione delle spese a carico del querelato può essere disposta in conformità a quanto previsto nel verbale di accettazione della remissione, alla luce dell'art. 340 c.4 c.p.p.
- In situazioni analoghe è importante verificare la tempestività, la forma e l'accettazione della remissione di querela nonché se dalla decisione impugnata emergano elementi che impongano una diversa valutazione (es. prova evidente di innocenza) prima di richiedere l'annullamento senza rinvio.
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