Cassazione Civile, Ordinanza n. 05917/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una docente della scuola pubblica aveva impugnato l'atto con cui l'amministrazione scolastica le aveva richiesto la restituzione di euro 2.145,34, ritenuti emolumenti indebitamente percepiti. Il Tribunale di Roma aveva accolto parzialmente la domanda della docente, dichiarando prescritta l'azione di recupero limitatamente al periodo 1.4.1995-7.1.2003; la Corte d'Appello aveva poi rigettato l'impugnazione del Ministero, ritenendo che il diritto alla ripetizione dell'indebito sorgesse al momento dell'erogazione della prestazione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 2946 e 2935 c.c. sul dies a quo della prescrizione decennale: sosteneva che il termine non dovesse decorrere dal pagamento, ma dal momento in cui la pubblica amministrazione aveva avuto effettiva conoscenza del credito erariale, in particolare dalla ricostruzione della carriera o, in subordine, dalla prima richiesta di restituzione. La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo, qualificando la controversia come relativa a somme corrisposte in un rapporto di impiego pubblico privatizzato in cui l'indebito, se esistente, era originario, sicché la prescrizione decorre dal pagamento e non dai successivi controlli interni dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha affermato che, quando si discute della ripetizione di somme corrisposte senza che l'obbligo di pagamento esistesse originariamente, il termine di prescrizione dell'azione decorre dal momento dell'erogazione della somma, poiché l'indebito si realizza già con quel pagamento. Gli accertamenti o le verifiche successivi compiuti dall'amministrazione, come la ricostruzione della carriera o i controlli sul dare-avere, non spostano in avanti il dies a quo. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell'intimata; la Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in favore dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge
art. 2946 c.c.
richiamato dal ricorrente come norma sulla prescrizione ordinaria decennale
art. 2935 c.c.
richiamato per individuare il momento di decorrenza della prescrizione, che la Corte collega al pagamento dell'indebito quando il difetto della causa solvendi è originario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile alle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento del contributo per il meccanismo della prenotazione a debito
Massime di principio
- In tema di ripetizione dell'indebito, occorre distinguere tra mancanza originaria della causa solvendi e sopravvenienza del difetto della causa: nel primo caso la prescrizione decorre dal giorno del pagamento, nel secondo dal momento in cui l'indebito è divenuto definitivamente accertato.
- Quando la somma è corrisposta in un rapporto di lavoro o di impiego e l'obbligo di pagamento risulta inesistente ab origine, i successivi controlli o verifiche del datore di lavoro pubblico non incidono sul momento iniziale della prescrizione dell'azione di ripetizione.
- Nel rapporto di impiego pubblico privatizzato, la verifica del dare-avere ai fini del recupero di somme non dovute non ha valore provvedimentale tale da differire la decorrenza della prescrizione, se l'indebito deriva da un pagamento sin dall'origine non dovuto.
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