Sentenza n. 4797/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 10/2026 del Tribunale di Lodi, avente a oggetto “pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Lodi n. 10/2026, passata in giudicato, che ha riconosciuto € 604,63 oltre interessi per indennità sostitutiva di ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 10/2026 del Tribunale di Lodi, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 604,63, oltre interessi, per ferie non godute maturate nell’ambito di contratti a tempo determinato. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria il 13 maggio 2026, ed era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 16 gennaio 2026, senza che seguisse l’adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo e la rituale notificazione del ricorso di ottemperanza il 16 luglio 2026. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, che dovrà intervenire entro 60 giorni dalla richiesta della ricorrente e potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi specificamente destinati. Non è previsto compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato a rifondere € 800,00 di spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta -, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all’amministrazione l’esecuzione integrale della pronuncia passata in giudicato, fissando un termine e, in caso di ulteriore inerzia, predisponendo l’intervento sostitutivo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Risulta inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito;
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di procedere alla tutela esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione specificamente destinati al pagamento, il commissario ad acta può utilizzare il pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al titolo.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non esegue una pronuncia passata in giudicato che impone il pagamento di somme e risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
- Il commissario ad acta incaricato di eseguire una condanna pecuniaria può ricorrere al pagamento in conto sospeso qualora risultino incapienti i fondi dell’amministrazione debitrice specificamente destinati ai pagamenti della stessa natura.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto un compenso per l’attività commissariale.
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