Ordinanza n. 473/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento della nota del Dirigente dell’Area 5 Patrimonio del Comune di Foggia del 3 ottobre 2025, prot. n. 0165729, resa “ai soli fini procedimentali e contabili” con la quale si evidenzia la necessità per l’amministrazione comunale della preventiva presa d’atto della Giunta comunale dell’intervenuta proroga ex lege della convenzione trentennale del 4 novembre 1986, prima di esaminare la domanda del 14 aprile 2025, per cui si è resa necessaria una “sospensione tecnica ex art. 2, c.7, L. 241/90” e per l’adozione di misura cautelare che disponga per l’immediata decisione sulla domanda dell’ASD ASSORI ETS del 14 aprile 2025, nominando un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza adottata nel giudizio di ottemperanza concernente la proroga del termine assegnato al Commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza n. 70 del 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione sportiva)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio relativo all’esecuzione della sentenza n. 70 del 2026, il Commissario ad acta ha chiesto una proroga del termine assegnato per concludere il procedimento riguardante la domanda dell’associazione del 14 aprile 2025, presentata ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 38 del 2021, avente a oggetto un progetto preliminare corredato da piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e successiva gestione di un impianto sportivo, nonché la richiesta di proroga dell’affidamento. L’associazione ha rappresentato la mancata conclusione del procedimento da parte del Comune, l’inadeguatezza dell’istruttoria svolta dagli uffici e l’urgenza della decisione, in ragione dell’interesse pubblico connesso alle attività sociali e sportive rivolte anche a persone fragili e alle loro famiglie. Ha inoltre chiesto indicazioni al Commissario affinché il progetto fosse sottoposto a ulteriore valutazione tecnica. Il Comune ha sostenuto che il ritardo non fosse dovuto a negligenza o intento ostruzionistico, ma alla complessità fattuale e giuridica della questione, affermando che la precedente sentenza avrebbe imposto soltanto l’obbligo di provvedere, lasciando impregiudicata la possibilità di rigettare l’istanza per ragioni di interesse pubblico o per carenza dei presupposti di legge.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza del Commissario ad acta e ha prorogato di 80 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza, il termine per l’esecuzione della sentenza n. 70 del 2026. Il Collegio ha rilevato che nessuna parte si opponeva alla proroga, ma ha escluso che la complessità fattuale e giuridica potesse giustificare la perdurante inerzia del Comune, considerato che era trascorso più di un anno dall’avvio del procedimento e che l’amministrazione non aveva specificato gli elementi concretamente impeditivi della sua conclusione. È stato disposto che il Commissario verifichi preliminarmente le determinazioni della Giunta comunale, da adottarsi entro un termine non superiore a 20 giorni. In caso di ulteriore inerzia, il Commissario dovrà verificare la sostenibilità del progetto e la sua conformità ai presupposti fattuali e giuridici necessari per la proroga dell’affidamento, anche avvalendosi di tecnici esperti di altri settori comunali, e dovrà valutare la possibilità di concedere la proroga alla luce degli artt. 76 e 182 del d.lgs. n. 36 del 2023 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 38 del 2021. Il TAR ha inoltre indicato come opportuna la ricerca di una soluzione consensuale e la possibile convocazione di una conferenza di servizi. La decisione non ha definito nel merito la spettanza della proroga dell’affidamento, ma ha disciplinato le modalità e i tempi di esecuzione del giudicato.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38
La disposizione costituisce il riferimento normativo per la domanda dell’associazione relativa al progetto di rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e successiva gestione dell’impianto sportivo e per la verifica dei presupposti della proroga dell’affidamento.
art. 76 d.lgs. n. 36/2023
Il Commissario ad acta deve considerare la disciplina vigente in materia di affidamenti, verificando la possibilità di prorogare l’affidamento alla luce di tale disposizione.
art. 182 d.lgs. n. 36/2023
La disciplina delle concessioni deve essere esaminata dal Commissario ad acta ai fini della valutazione della possibilità di proroga dell’affidamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la complessità fattuale o giuridica della questione non giustifica di per sé la perdurante inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, soprattutto quando sia decorso un periodo ampiamente congruo per completare l’istruttoria e l’amministrazione non individui specifici impedimenti alla conclusione del procedimento.
- Quando proroga il termine assegnato a un Commissario ad acta, il giudice dell’ottemperanza può stabilire scansioni temporali e indicazioni operative vincolanti per assicurare l’effettiva esecuzione del giudicato, imponendo una preliminare verifica dell’eventuale attività dell’amministrazione e, in caso di ulteriore inerzia, la prosecuzione diretta degli accertamenti necessari.
- L’esecuzione dell’obbligo giudiziale di provvedere non predetermina necessariamente il contenuto sostanziale della decisione amministrativa, salvo che ciò risulti dal giudicato; l’amministrazione o il Commissario ad acta devono comunque esercitare il potere nel rispetto della disciplina vigente, svolgendo un’istruttoria effettiva e fornendo una motivazione adeguata.
- Nell’esecuzione di un giudicato relativo alla gestione di un impianto sportivo destinato anche ad attività sociali per persone fragili, il Commissario ad acta può perseguire una soluzione consensuale e, ove utile, avvalersi della conferenza di servizi, valorizzando l’interesse pubblico coinvolto e la leale collaborazione istituzionale.
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