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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 94/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Marra era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 R.D. 267/1942) per aver sottratto e/o omesso la tenuta di parte rilevante della contabilità della COMAS S.R.L. (libro giornale, fatture 2006-2010 e registri significativi) in occasione del fallimento dichiarato il 18/07/2014. In appello la condanna era stata confermata. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) errore nella valutazione del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che la mera mancanza delle scritture non prova il fine di recare pregiudizio ai creditori; 2) vizio di motivazione circa l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto nel periodo 30/07/2013-fallimento (sostenendo che i testimoni lo riferivano non più attivo dal 2011 e che il presunto liquidatore Pudilic fosse legittimo); 3) carenza di motivazione sulla mancata derubricazione del reato in bancarotta documentale semplice per assenza del dolo specifico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale. La Corte ha confermato la distinzione consolidata in giurisprudenza tra: a) l'occultamento o omessa tenuta delle scritture (che può integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale nella forma 'prima ipotesi' se sussiste dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori) e b) la tenuta irregolare delle scritture (che, se accertata dai libri rinvenuti, può integrare la forma 'seconda ipotesi' o la bancarotta semplice a dolo generico). Nel caso concreto la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta adeguata: elementi indiziari (passivo rilevante, elevati crediti risultanti dal bilancio 2010, disponibilità liquide di ignota sorte, vendita di automezzi senza chiarimenti, irreperibilità e ruolo sospetto del liquidatore Pudilic come prestanome, e la prova che Marra deteneva originariamente le scritture) hanno consentito di ritenere sussistente il dolo specifico. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), art. 216 comma 1 n. 2

    menzionata come "bancarotta fraudolenta documentale - 216 comma 1 n. 2, prima ipotesi"

    La corte interpreta che l'omessa tenuta o la sottrazione delle scritture contabili può integrare la bancarotta fraudolenta documentale nella "prima ipotesi" solo se provato il dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori; la fattispecie è distinta dalla tenuta irregolare delle scritture, che richiede diversa configurazione del dolo

  • R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), art. 217

    richiamato come riferimento alla bancarotta semplice documentale

    L'art. 217 disciplina la bancarotta semplice; la Corte sottolinea che in assenza di prova del dolo specifico l'omessa o mancante contabilità può essere ricondotta a bancarotta semplice documentale

  • Codice di procedura penale, art. 616

    citato in relazione alle conseguenze del rigetto del ricorso

    L'art. 616 c.p.p. prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra omessa sottrazione/occultamento delle scritture (potenzialmente bancarotta fraudolenta documentale con dolo specifico) e tenuta irregolare/incompleta delle scritture (che può rientrare nella bancarotta semplice o nella diversa forma della fraudolenta a dolo generico).
  • Il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori si desume da elementi indiziari complessivi: sproporzione tra passivo e inesistenza di attivo, ingenti crediti non riscossi, risorse finanziarie o beni non rinvenuti, distrazione di beni aziendali, irreperibilità dell'amministratore e uso di prestanome per dissimulare la disponibilità delle scritture.
  • La prova che l'imputato abbia avuto effettivamente la disponibilità delle scritture e che queste non siano state consegnate alla curatela è centrale: la presenza di un verbale di consegna parziale o l'assenza di documenti decisivi per ricostruire il periodo critico rafforza l'ipotesi di occultamento.
  • La qualificazione della figura di amministratore di fatto è valutazione di merito: la Cassazione non riesamina librettamente le prove ma verifica la congruità e la logica della motivazione del giudice di merito.
  • Per ottenere la derubricazione a reato semplice occorre dimostrare l'assenza di indici che colleghino l'omessa tenuta o la sottrazione delle scritture a uno scopo fraudolento verso i creditori; la sola difficoltà di incasso dei crediti non esclude automaticamente il dolo specifico se sussistono altri indizi di occultamento.

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