Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13758/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Brescia dell'11/11/2014 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona (6/12/2013) che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza commesso il 16/07/2010, aveva concesso la sospensione condizionale della pena. Il ricorso si fonda su due motivi: (1) carenza o mera apparenza della motivazione per la mancata ed esauriente pronuncia sulla notifica in una sola copia (anziché due) del decreto di giudizio immediato al difensore domiciliatario e sulla legittimità della notifica a mezzo fax; (2) violazione di legge (artt. 456 e 178 c.p.p.) per nullità derivante dalla mancata notifica di due atti distinti (decreto di citazione a giudizio immediato all'imputato e avviso della data al difensore), sostenendo che la sola comunicazione a mezzo fax sarebbe insufficiente anche se inviata al difensore domiciliatario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per prescrizione (termine massimo trascorso) e, non essendo presenti motivi che imponessero l'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha ritenuto superfluo approfondire le censure sulle notifiche e sulle eventuali nullità, richiamando il principio consolidato secondo cui la presenza di una causa estintiva rende irrilevanti eventuali vizi, compresi quelli di ordine generale, e impedisce il rinvio al giudice di merito. Motivazione semplificata e applicazione del decreto del Primo Presidente n. 84/2016. Sentenza pronunciata il 04/11/2021.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Il Collegio ha applicato l'art. 129 per dichiarare la causa di non punibilità per prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata; in presenza della causa estintiva la Corte può annullare senza rinvio e non è necessario esaminare o rimuovere eventuali nullità della decisione impugnata.

  • art. 456 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma invocata relativamente alle forme di notificazione; la Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito la presunta violazione, avendo deciso per la prescrizione.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per dedurre la nullità delle notifiche; la Corte ha ritenuto inutile esaminare la questione alla luce dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 546, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma formale richiamata in relazione alla firma del provvedimento, attestando che il provvedimento è stato firmato dal consigliere più anziano per impedimento del Presidente.

  • Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016

    Il Collegio ha applicato criteri di motivazione semplificata previsti dal decreto nelle ipotesi compatibili con principi già affermati dalla Corte di legittimità.

  • Giurisprudenza Sez. U. n. 1021/2001 e n. 35490/2009

    Richiamate come orientamenti consolidati secondo cui, se risulta una causa di estinzione del reato, non rilevano eventuali nullità o vizi della decisione impugnata e non è necessario il rinvio al giudice di merito; inoltre, precisano le condizioni per la pronuncia di assoluzione di merito ex art. 129, comma 2.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato matura dopo la sentenza impugnata e prima della decisione della Corte di Cassazione, la Corte può rilevare d'ufficio la causa estintiva e annullare senza rinvio la sentenza per estinzione del reato.
  • La presenza di una causa estintiva (prescrizione) rende superflua l'analisi di eventuali nullità procedurali o vizi motivazionali della decisione impugnata; non si procede al rinvio al giudice di merito quando prevale il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.
  • La pronuncia di assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, è possibile solo se emergono in modo evidente circostanze che impongono l'assoluzione; in mancanza, si procede all'annullamento senza rinvio per estinzione.
  • Le questioni relative a notifiche (numero di copie, modalità come fax, domiciliazione) restano rilevanti sul piano processuale, ma il loro accertamento può diventare irrilevante se nel frattempo è intervenuta la prescrizione; tuttavia, per evitare rischi procedurali è opportuno curare sempre la regolarità delle notifiche.
  • Chi impugna per vizi di notifica dovrebbe valutare, oltre alla censura, se è possibile chiedere contestualmente misure idonee per ottenere una decisione di merito favorevole (es. assoluzione) perché, in mancanza di elementi per l'assoluzione, la prescrizione può condurre ad annullamento senza pronuncia di merito.
  • In fase di difesa, conservare tracce documentali delle notifiche (ricevute fax, copie, attestazioni di domiciliazione) è fondamentale per poter tempestivamente dedurre e provare eventuali irregolarità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.