Sentenza n. 146/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 20138/2024, resa tra le parti, con ricorso n. 2157/2021,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva riconosciuto la responsabilità del Comune per il ritardo nella stipula della concessione e liquidato il danno in euro 1.500,00
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva ottenuto l'aggiudicazione provvisoria e definitiva della concessione per la gestione di un bar e dei servizi connessi all'interno di un parco comunale, ma il contratto era stato stipulato soltanto nel 2021, dopo un giudizio di ottemperanza, mentre l'amministrazione aveva prorogato la gestione al precedente concessionario. Il TAR aveva riconosciuto la responsabilità del Comune per la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, ma aveva escluso o ridotto le ulteriori voci di danno, liquidando complessivamente euro 1.500,00. La società ha appellato la sentenza deducendo carenza e contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che il primo giudice non avesse adeguatamente valutato il lucro cessante, le maggiori spese di ristrutturazione, l'aumento dei costi di finanziamento, la perdita della caparra e il maggior costo per l'acquisto di bancone e arredi, nonché la perdita di chance di accedere alle agevolazioni fiscali previste per le zone franche urbane. L'appellante ha inoltre sostenuto che la tempestiva stipula avrebbe consentito di evitare gli effetti della crisi economica e dell'emergenza sanitaria del 2020.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, ritenendo adeguata, puntuale ed esaustiva la motivazione della sentenza di primo grado e osservando che l'appellante si era limitata a riproporre le allegazioni già respinte senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni del TAR. Quanto al lucro cessante, il Collegio ha rilevato che, anche in caso di stipula nel 2017, l'attività avrebbe comunque risentito del lockdown e che la quantificazione proposta non considerava l'intera durata della concessione né spiegava perché i guadagni non avrebbero potuto essere realizzati negli anni successivi. Quanto alle spese di ristrutturazione, non vi era stata alcuna mancata contestazione del Comune, poiché la voce era stata prospettata genericamente e l'amministrazione aveva contestato la propria responsabilità e chiesto il rigetto della domanda; inoltre, la riqualificazione del locale risultava coerente con una specifica strategia commerciale della nuova gestione. Quanto alle maggiori spese per gli arredi, l'appellante non aveva contestato il rilievo del TAR secondo cui la prova riguardava soltanto euro 9.200,00, somma inferiore al prezzo originariamente concordato di euro 13.500,00. Quanto alla perdita di chance relativa alle agevolazioni fiscali, l'art. 57 del d.l. n. 104 del 2020 aveva prorogato il beneficio previsto dall'art. 46 del d.l. n. 50 del 2017, consentendo la presentazione della domanda anche nel 2021; tale circostanza non era stata allegata e non sussisteva quindi una prognosi positiva sufficientemente fondata. È stata confermata la quantificazione del danno operata dal TAR. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della responsabilità comunque riconosciuta al Comune e dell'integrazione della motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L'appellante ne aveva dedotto la violazione, sostenendo che il primo giudice non avesse pronunciato o valutato adeguatamente le domande risarcitorie; il Consiglio di Stato ha escluso che la sentenza fosse carente o contraddittoria.
art. 115 c.p.c.
L'appellante ne aveva dedotto la violazione in relazione alla valutazione delle allegazioni e delle prove sulle diverse voci di danno; il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 46 d.l. n. 50/2017
La disposizione, nel testo novellato, prevede agevolazioni fiscali e contributive per imprese e professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica nella zona franca entro il 31 dicembre 2021; la proroga impediva di ritenere dimostrata la perdita della chance per la mancata presentazione nel 2018.
art. 57 d.l. n. 104/2020
Ha prorogato il beneficio previsto dall'art. 46 del d.l. n. 50 del 2017, consentendo la presentazione della domanda anche nel 2021; la mancata allegazione di tale possibilità ha escluso una prognosi positiva sulla chance perduta.
Massime di principio
- In sede di appello, la mera riproposizione delle allegazioni già respinte in primo grado, senza un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata, non è idonea a dimostrare il vizio di motivazione né a ottenere la riforma della decisione.
- Il lucro cessante derivante dal ritardo nella stipula di una concessione deve essere dimostrato considerando l'intera durata economica del rapporto e verificando sia gli effetti degli eventi sopravvenuti sia la possibilità di realizzare i guadagni negli anni successivi; non è sufficiente una stima riferita al solo periodo iniziale di mancato avvio dell'attività.
- La genericità dell'allegazione di una voce di danno impedisce di pretendere dalla pubblica amministrazione una contestazione specifica e non consente al giudice di riconoscere il danno in assenza di prova concreta del fatto lesivo, del nesso causale e dell'ammontare.
- La perdita di chance relativa a un'agevolazione pubblica richiede una prognosi positiva fondata su elementi concreti circa la probabilità di conseguire il beneficio; la possibilità astratta di presentare la domanda non è sufficiente, soprattutto quando la normativa abbia prorogato il termine per accedere all'agevolazione.
- La prova di maggiori costi rispetto a quelli originariamente previsti deve essere puntuale e riferita a un effettivo esborso eccedente; non può essere riconosciuta una voce risarcitoria quando la spesa documentata risulti inferiore al costo inizialmente concordato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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