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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13890/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)

La controversia

La lite nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento: un istituto di credito aveva ottenuto l'ammissione al passivo, in via di privilegio pignoratizio, di un credito per restituzione di un finanziamento concesso alla capogruppo della società poi fallita, credito garantito da pegno su quote di un fondo appartenenti alla fallita. Il tribunale aveva ritenuto l'atto costitutivo del pegno non revocabile perché compiuto in esecuzione di un piano di risanamento attestato, escludendo sia la nullità per illiceità della causa sia la revocabilità ordinaria e fallimentare. Il curatore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1343, 1344 e 1345 c.c. e norme processuali e fallimentari, sostenendo che il pegno fosse nullo perché inserito in un accordo volto ad aggravare il dissesto a danno degli altri creditori; con il secondo ha censurato la ritenuta applicabilità dell'esenzione da revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., sostenendo che anche nella disciplina ratione temporis era necessario il riscontro della veridicità dei dati aziendali posti a base del piano e che, in difetto, il giudice avrebbe dovuto negare l'esenzione, considerando pure la consapevolezza della banca circa l'impossibilità del risanamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando che il negozio di pegno non è nullo per il solo fatto di essere pregiudizievole per i creditori, poiché l'ordinamento reagisce con rimedi speciali come la revocatoria e non con la nullità per illiceità della causa. Ha invece accolto il secondo motivo: ha cassato il decreto nella parte in cui aveva ritenuto sufficiente, per l'esenzione dalla revocatoria, la sola attestazione di ragionevolezza del piano, senza verificare anche la veridicità dei dati contabili, economici e finanziari posti a base del piano stesso. La causa è stata rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché compia tale verifica e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1343 c.c.

    La nullità per illiceità della causa non può essere affermata solo perché l'atto sia pregiudizievole per i creditori; occorre un contrasto con norme imperative, ordine pubblico o buon costume.

  • art. 1344 c.c.

    Il contratto in frode alla legge non si configura automaticamente per il pregiudizio arrecato ai creditori; in presenza di atti dispositivi pregiudizievoli opera, di regola, la tutela revocatoria.

  • art. 1345 c.c.

    Il motivo illecito comune alle parti non basta, da solo, a determinare la nullità se la fattispecie è ricondotta a un atto per il quale l'ordinamento prevede rimedi speciali.

  • art. 98 l.fall.

    Norma richiamata nel motivo sul piano processuale della verifica dello stato passivo e dell'opposizione.

  • art. 116 c.p.c.

    Norma richiamata nel motivo per censurare la valutazione delle prove e delle risultanze documentali da parte del giudice di merito.

  • art. 167 c.p.c.

    Norma richiamata nel motivo per la disciplina delle difese e delle preclusioni processuali.

  • art. 2697 c.c.

    Norma richiamata in relazione al riparto dell'onere della prova sui presupposti della nullità e della revocatoria.

  • art. 67, terzo comma, lett. d), l.fall.

    L'esenzione dalla revocatoria per gli atti esecutivi di un piano di risanamento presuppone, oltre alla ragionevolezza del piano, anche la veridicità dei dati aziendali e l'attestazione fondata su di essi; la verifica del giudice va compiuta ex ante.

  • art. 2501-bis c.c.

    Il richiamo a questa norma conferma che l'attestazione del piano implica un controllo sostanziale sull'attendibilità dei dati utilizzati.

  • art. 2501-sexies c.c.

    La disciplina dell'esperto nelle operazioni straordinarie è evocata per rafforzare l'idea che l'attestazione richieda informazioni e verifiche adeguate.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Norma richiamata per denunciare la supposta nullità della motivazione del decreto impugnato.

  • art. 33 l.fall.

    Richiamata per gli esiti della relazione del curatore e delle verifiche sulla situazione del gruppo.

  • art. 182-bis l.fall.

    Richiamata perché, secondo il tribunale, il successivo mutamento di strategia verso un accordo di ristrutturazione non incideva sugli atti già compiuti in esecuzione del piano.

  • art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    La modifica normativa è qualificata come meramente esplicativa, non innovativa, rispetto al requisito della veridicità dei dati.

Massime di principio

  • L'atto negoziale compiuto in danno dei creditori non è, di per sé, nullo per illiceità della causa: l'ordinamento appronta rimedi tipici, in particolare la revocatoria, che colpiscono l'atto con inefficacia e non con nullità.
  • Per l'esenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi di un piano di risanamento non basta l'attestazione formale di ragionevolezza del piano: il giudice deve verificare ex ante anche la veridicità dei dati contabili, economici e finanziari su cui il piano si fonda.
  • La valutazione della idoneità del piano va compiuta con riferimento alla situazione esistente al momento della sua predisposizione e non alla luce del solo successivo insuccesso dell'operazione di risanamento.
  • L'estensione della protezione accordata ai terzi che partecipano al piano non può trasformarsi in un'area di immunità sottratta a controllo giudiziale, pena lo svuotamento della funzione della revocatoria.
  • La modifica legislativa del 2012 sul piano attestato è letta come chiarimento di un requisito già insito nella disciplina previgente, non come introduzione di un elemento nuovo.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaFideiussione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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