Ordinanza n. 369/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria del “Bando Pubblico per titoli per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea: noleggio da rimessa con conducente (NCC) tramite autovettura”, di cui al verbale delle della Commissione d’esame del 2.12.2025, approvata con Determina Dirigenziale SUAP n. 136 del 15.12.2025, comunicata ai candidati in data 16.12.2025, nella parte in cui attribuisce punti 1 ai primi due classificati per il possesso del titolo preferenziale di cui al punto 8 n. 6 del bando (Pronto Soccorso – Attestazione frequenza e conclusione Corso Pronto Soccorso); - della graduatoria del “Bando Pubblico per titoli per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea: noleggio da rimessa con conducente (NCC) tramite autovettura”, di cui al verbale delle della Commissione d’esame del 2.12.2025, approvata con Determina Dirigenziale SUAP n. 136 del 15.12.2025, comunicata ai candidati in data 16.12.2025 nella parte in cui attribuisce punti 3 al primo classificato, punti 1 al secondo e punti 1 al terzo classificato in relazione al titolo di studio posseduto; - del bando di gara indetto con determinazione del Dirigente ad interim SUAP n° 99 del 30.9.2025, nella parte in cui prevede il titolo preferenziale numero 6 (Pronto Soccorso – Attestazione frequenza e conclusione Corso Pronto Soccorso), ove interpretato come da nota del 19.1.2026 emessa dal Dirigente SUAP dopo l’approvazione della graduatoria e inviata ai soli candidati che hanno dichiarato il possesso di tale titolo; - del bando di gara indetto con determinazione del Dirigente ad interim SUAP n° 99 del 30.9.2025, nella parte in cui prevede come criterio preferenziale il titolo di studio (punto 8 n. 10 del bando); - della nota del 19.01.2026 a firma del Dirigente SUAP inviata ai soli candidati che hanno dichiarato il possesso del titolo n° 6 - recante “chiarimenti” in merito al titolo preferenziale numero 6 e conferma “della validità della graduatoria”; - dell’eventuale provvedimento assegnazione delle due autorizzazioni, allo stato non noto; - di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria per il rilascio di due autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, il bando nella parte relativa ai titoli preferenziali e la nota di chiarimenti del dirigente SUAP
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria approvata dal Comune, contestando l'attribuzione di punteggi ai primi classificati per il possesso del titolo preferenziale relativo alla frequenza e conclusione di un corso di pronto soccorso e per il titolo di studio. Ha inoltre impugnato il bando nelle parti concernenti tali criteri preferenziali, nonché la successiva nota dirigenziale del 19 gennaio 2026, inviata soltanto ai candidati che avevano dichiarato il possesso del titolo di pronto soccorso, con la quale erano stati forniti chiarimenti e confermata la validità della graduatoria. È stata altresì contestata l'eventuale assegnazione delle autorizzazioni, allo stato non conosciuta. Il ricorso è stato proposto con domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure relative alla legittimità del bando, della graduatoria, dei punteggi attribuiti e della nota di chiarimenti. Ritenendo applicabile l'art. 55, comma 10, c.p.a., ha disposto la sollecita definizione del giudizio mediante fissazione dell'udienza pubblica del 19 giugno 2026. La fase cautelare non è stata quindi decisa con una sospensione o con un rigetto espresso, ma è stata orientata alla trattazione ravvicinata del merito. Le spese della fase sono state compensate per eccezionali motivi, in ragione della natura della decisione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente, ai fini di una compiuta tutela, di fissare sollecitamente la trattazione del ricorso nel merito in luogo della definizione immediata della domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando, ai fini di una tutela effettiva e compiuta, risulta preferibile una rapida decisione sulla controversia principale, il giudice amministrativo può disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire immediatamente la domanda cautelare mediante sospensione o rigetto.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure dedotte contro gli atti amministrativi impugnati.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta quando la natura interlocutoria della decisione e le concrete modalità di definizione della domanda cautelare integrano eccezionali motivi.
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