Cassazione Civile, Ordinanza n. 24839/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da 42 intimazioni di pagamento notificate a un privato sulla base di altrettante cartelle. In primo grado il giudice aveva dichiarato prescritte le pretese contributive relative a 16 cartelle e rigettato il resto; in appello, però, la società di riscossione aveva sostenuto che parte delle cartelle riguardava crediti tributari e che, per tali posizioni, la giurisdizione spettasse al giudice tributario. La Corte d’appello aveva quindi dichiarato il difetto di giurisdizione su 13 cartelle, ritenendo che dagli estratti di ruolo emergesse la natura tributaria dei crediti, e aveva inoltre respinto le censure dell’opponente su prescrizione, cessazione dell’attività agricola e vizi di notifica, qualificando alcune doglianze come tardive o nuove. Con il ricorso per cassazione l’opponente ha dedotto: (1) nullità della sentenza per contraddittorietà, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto prendere atto dell’integrale sgravio delle cartelle intervenuto in corso di causa e dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese; (2) violazione dell’art. 116 c.p.c., assumendo che la Corte avesse mal valutato gli elementi probatori e dovuto esaminare compiutamente la domanda originaria e le eccezioni; (3) omesso esame di fatti decisivi, perché la riscossione avrebbe prodotto soltanto estratti di ruolo e non le cartelle in originale, sicché non sarebbero stati ricostruibili causale, ente impositore e data di notifica.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l’integrale sgravio delle cartelle intervenuto nel corso del giudizio facesse venir meno l’interesse alla decisione nel merito e rendesse impropria una pronuncia sul difetto di giurisdizione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere sin dal secondo grado di giudizio. I motivi secondo e terzo sono rimasti assorbiti. Le spese sono state integralmente compensate per l’intero processo, in ragione dell’esito complessivo della lite, delle diverse decisioni nei gradi di merito e della condotta dell’agente della riscossione, che aveva insistito nell’appello pur avendo comunicato lo sgravio delle cartelle e aveva resistito anche in cassazione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Vengono richiamati i diversi vizi deducibili in cassazione; la Corte, però, decide il ricorso sul primo motivo qualificando la questione come error in procedendo suscettibile di esame diretto degli atti.
art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.
Invocato dal ricorrente come parametro della nullità della sentenza per asserita irriducibile contraddittorietà della motivazione.
art. 1453 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma la decisione non ne fa applicazione sostanziale; la Corte risolve la causa sul piano processuale della cessazione della materia del contendere.
art. 116 c.p.c.
Richiamato come vizio di falsa applicazione nella valutazione delle prove, ma il relativo motivo resta assorbito.
art. 138 c.p.c.
Richiamato nel giudizio di merito per dedurre un vizio di notifica, doglianza poi ritenuta nuova e inammissibile in appello.
art. 139 c.p.c.
Richiamato nel giudizio di merito a sostegno della censura sulla notifica delle intimazioni.
art. 92, comma secondo, c.p.c.
Applicato per giustificare la compensazione integrale delle spese di lite in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018
Richiamato come base normativa dello sgravio/stralcio dei debiti tributari che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
l. n. 136/2018
Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 119/2018, nel quadro della definizione agevolata che ha inciso sulle cartelle.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, le cartelle o le pretese oggetto di lite vengono integralmente sgravate o comunque estinte per effetto di una definizione normativa sopravvenuta, il processo deve essere dichiarato cessato per cessazione della materia del contendere, perché viene meno l’interesse concreto alla decisione.
- La questione di giurisdizione ha natura strumentale e non può essere decisa in astratto se la pretesa dedotta in giudizio è ormai venuta meno: prima va verificato se sopravvenga un evento estintivo della controversia che renda inutile stabilire il giudice competente.
- La mancata rilevazione della cessazione della materia del contendere integra un error in procedendo che consente alla Corte di cassazione l’esame diretto degli atti per verificare l’intervenuto venir meno dell’oggetto della lite.
- In presenza di sopravvenienze che abbiano inciso in modo totale sull’oggetto del giudizio, i motivi di ricorso che attengono alla ricostruzione del merito o alla valutazione delle prove restano assorbiti.
- La compensazione delle spese può essere disposta integralmente quando l’esito della lite e il comportamento processuale delle parti, valutati complessivamente, rendano ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni.
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