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Sentenza

Sentenza del 03/06/2015 n. 11421 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che aveva annullato il secondo avviso di accertamento IVA e IRPEF relativo al 1998. La CTR aveva ritenuto che l'Ufficio non potesse emettere un nuovo avviso fondato sugli stessi elementi del precedente, sebbene diversamente valutati, dopo l'annullamento in autotutela del primo atto. L'Agenzia ha denunciato, tra l'altro, l'insufficienza della motivazione, sostenendo che la CTR non avesse indicato concretamente quali elementi fossero stati rivalutati, quali modifiche fossero state apportate al secondo avviso e per quali ragioni il primo fosse nullo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR sull'effettiva identità degli elementi posti a fondamento dei due avvisi e sulla loro diversa valutazione. Ha confermato che l'art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 esprime il principio tendenziale di unitarietà dell'avviso di accertamento: l'Ufficio può procedere a ulteriori accertamenti solo in presenza di nuovi elementi e non può sostituire un avviso in autotutela con un altro fondato sugli stessi elementi diversamente valutati. Tuttavia, la verifica concreta di tale circostanza non era stata adeguatamente motivata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR delle Marche, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis

    La disposizione esprime il principio tendenziale di unitarietà dell'avviso di accertamento. Un ulteriore accertamento o la sostituzione del precedente è ammesso in presenza di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi; non è invece consentito sostituire in autotutela un avviso con un altro basato sui medesimi elementi, semplicemente valutati in modo diverso.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione il vizio di motivazione della sentenza. Nel caso concreto, la motivazione della CTR è stata ritenuta insufficiente perché non spiegava quali elementi fossero rimasti identici, quali fossero stati diversamente valutati e quali modifiche fossero state introdotte nel secondo avviso.

Massime di principio

  • In linea generale, l'amministrazione finanziaria non può emettere un nuovo avviso sostitutivo del precedente, annullato in autotutela, quando il nuovo atto si fonda sugli stessi elementi già utilizzati e modifica soltanto la loro valutazione.
  • Un nuovo accertamento può essere legittimo se intervengono o vengono conosciuti nuovi elementi, purché tali elementi siano concretamente individuati e adeguatamente motivati nell'atto.
  • La questione non si risolve in astratto: il giudice deve confrontare i due avvisi e verificare puntualmente elementi utilizzati, valutazioni svolte, modifiche introdotte e ragioni dell'eventuale annullamento del primo.
  • La motivazione della sentenza deve essere specifica e non meramente assertiva; l'affermazione generica che i due avvisi differiscono o che vi sia stata una diversa valutazione può comportare la cassazione della decisione.
  • Il principio di unitarietà dell'accertamento non impedisce ogni ulteriore attività dell'Ufficio, ma limita la reiterazione dell'accertamento sugli stessi presupposti in assenza di nuovi elementi.

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